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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04212/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dell'impugnazione e sulla mancata specifica individuazione dei capi e dei punti della motivazione censurati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 maggio 2024. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato originariamente contestato; emerge però che il ricorso è stato ritenuto integralmente generico. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata reputata logicamente corretta, non indicava gli elementi posti a base delle censure e non consentiva al giudice di legittimità di individuare in modo preciso i rilievi e svolgere il sindacato richiesto. Le doglianze erano inoltre formulate in termini generici e si risolvevano in altrettanto generici profili di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere censure specifiche e l'indicazione degli elementi posti a base della critica; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura apodittica o meramente assertiva, ma occorre indicare in modo puntuale gli errori di diritto o di motivazione attribuiti alla decisione impugnata.
  • La genericità del motivo di ricorso, quando non permette di comprendere quali siano i rilievi mossi alla sentenza e su quali elementi essi si fondino, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando la motivazione della sentenza impugnata sia ritenuta logicamente corretta e le doglianze si limitino a generici profili di merito non autosufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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