Cassazione Penale, Ordinanza n. 04212/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dell'impugnazione e sulla mancata specifica individuazione dei capi e dei punti della motivazione censurati.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 maggio 2024. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato originariamente contestato; emerge però che il ricorso è stato ritenuto integralmente generico. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata reputata logicamente corretta, non indicava gli elementi posti a base delle censure e non consentiva al giudice di legittimità di individuare in modo preciso i rilievi e svolgere il sindacato richiesto. Le doglianze erano inoltre formulate in termini generici e si risolvevano in altrettanto generici profili di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere censure specifiche e l'indicazione degli elementi posti a base della critica; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura apodittica o meramente assertiva, ma occorre indicare in modo puntuale gli errori di diritto o di motivazione attribuiti alla decisione impugnata.
- La genericità del motivo di ricorso, quando non permette di comprendere quali siano i rilievi mossi alla sentenza e su quali elementi essi si fondino, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando la motivazione della sentenza impugnata sia ritenuta logicamente corretta e le doglianze si limitino a generici profili di merito non autosufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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