Sentenza n. 58/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - per quanto di ragione, della graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei per la disciplina “-OMISSIS- – -OMISSIS-” assunta dal Conservatorio di Musica “Monteverdi” di Bolzano in data -OMISSIS- con -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- all’esito della procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di primo livello indetta con -OMISSIS- del -OMISSIS-; - per quanto di ragione, del -OMISSIS- del -OMISSIS- di nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di -OMISSIS-” nonché del preordinato verbale di riunione del Consiglio Accademico del Conservatorio del -OMISSIS- nella parte in cui (O.D.G. n. 3) tratta del metodo di ricerca e di nomina dei membri della Commissione medesima; - per quanto di ragione, del provvedimento di esclusione della Prof.ssa -OMISSIS- dalla prova d’esame di cui all’art. 9 del bando, assunto con nota prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS- all’esito della valutazione dei suoi titoli di servizio, -OMISSIS-; - per quanto di ragione, di tutti i verbali dei lavori della Commissione nominata per la procedura selettiva di cui alla disciplina “-OMISSIS- – -OMISSIS-”, anche se non conosciuti, e – in particolare – del verbale di valutazione dei titoli di servizio e dei titoli -OMISSIS- di tutti i candidati datato -OMISSIS- e del verbale di valutazione dell’esame di cui all''art. 9 del bando relativo a tutti i soggetti ammessi a tale prova, datato -OMISSIS-; - per quanto di ragione, dell’atto con cui il Conservatorio ha eventualmente individuato il destinatario dell’incarico dell’insegnamento di “-OMISSIS- – -OMISSIS-” e del connesso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dal Conservatorio medesimo con il soggetto, di estremi sconosciuti; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto. nonché per l’annullamento del parziale diniego opposto dal Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano a mezzo della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente ex L. -OMISSIS-/1990 in data 05/02/2024, poi integrata in data 07/02/2024 con riferimento alla richiesta ostensione degli indirizzi di residenza/domicilio dei componenti della Commissione e dei soggetti collocati in graduatoria per poter procedere alla notifica del presente ricorso; e per il connesso accertamento del diritto della Prof.ssa -OMISSIS- a prendere visione ed ottenere i dati richiesti con la suddetta istanza di accesso e non ostesi dal Conservatorio; e per la conseguente condanna del Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad esibire e/o fornire integralmente e senza eccezione alcuna i dati/documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/3/2024: - per quanto di ragione, del -OMISSIS- del -OMISSIS- di nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di -OMISSIS-” nonché del preordinato verbale di riunione del Consiglio Accademico del Conservatorio del -OMISSIS- nella parte in cui (O.D.G. n. 3) tratta del metodo di ricerca e di nomina dei membri della Commissione medesima e dell’art. 7, comma 2, del -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti, nomina della commissione esaminatrice, esclusione della ricorrente dalle prove d’esame, verbali di valutazione, eventuale individuazione del vincitore e relativo contratto, nonché parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (istituzione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, esclusa dalle prove d’esame per non avere raggiunto la soglia minima nella valutazione dei titoli, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale e il parziale diniego di accesso agli indirizzi dei componenti della commissione e dei candidati, necessari a notificare il ricorso ai controinteressati. Ha dedotto, quanto alla procedura, la violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, buon andamento e trasparenza; l’illegittima composizione della commissione per mancato sorteggio dei commissari esterni da una lista di almeno sei nominativi; l’assenza dei requisiti di affinità disciplinare dei commissari; l’erronea valutazione dei titoli di servizio esteri in mancanza della prescritta certificazione e degli estremi delle procedure selettive; l’erronea valutazione dei titoli artistici e professionali propri e degli altri candidati; la mancata predeterminazione di criteri sufficientemente specifici e la mancata indicazione del punteggio attribuito a ciascun titolo. Con motivi aggiunti ha contestato anche la legittimità dell’art. 7, comma 2, del bando, nella parte in cui consentiva, in caso di oggettiva e documentata impossibilità, la nomina diretta di commissari senza sorteggio. Ha inoltre sostenuto che il Conservatorio dovesse esibire gli indirizzi richiesti in prevalenza sul diritto alla riservatezza dei controinteressati.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per omessa rituale integrazione del contraddittorio. Le notifiche ai controinteressati residenti all’estero erano state inizialmente eseguite facendo ricorso al Regolamento UE 2020/1784, non applicabile alla materia amministrativa, e, dopo l’ordine di rinnovazione, tramite l’UNEP presso la Corte d’appello anziché attraverso il competente ufficio consolare, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 142, comma 2, c.p.c. e 37 d.lgs. 71/2011. Anche il ricorso alla Convenzione di Strasburgo del 1977 è stato ritenuto inidoneo, poiché essa riguarda domande di notificazione di documenti amministrativi provenienti da autorità statali e non ricorsi giurisdizionali promossi da privati. La ricorrente non ha quindi adempiuto all’ordine di rinnovazione nel termine assegnato, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; la medesima sorte ha riguardato i motivi aggiunti e la domanda di accesso, per la quale il Conservatorio aveva comunque successivamente osteso gli indirizzi, determinando la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha comunque esaminato, per completezza, il merito, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che il bando, il D.M. MUR n. 180/2023 e le note ministeriali consentivano di derogare al sorteggio dei commissari in presenza di oggettiva e documentata impossibilità di reperire una lista di sei nominativi, purché la scelta fosse sorretta da congrua motivazione e rispettasse trasparenza, imparzialità e competenza. Nel caso concreto le difficoltà derivavano dalla necessità di reperire docenti madrelingua tedesca per discipline presenti solo presso il Conservatorio interessato; tale situazione era stata documentata e valutata positivamente dal Ministero. Le censure sulla composizione della commissione non erano comunque accompagnate dalla dimostrazione di un’incidenza concreta sui giudizi o sull’esito del concorso. Le contestazioni sui titoli di servizio non superavano la prova di resistenza, perché anche il punteggio eventualmente recuperabile non avrebbe consentito di raggiungere la soglia minima di 18/30. Le doglianze sulla valutazione dei titoli artistici erano generiche e miravano a ottenere una non consentita rivalutazione della discrezionalità tecnica della commissione, senza evidenziare errori manifesti, travisamenti o illogicità. È stata infine ritenuta legittima la predeterminazione dei criteri contenuta nel bando e non necessaria l’attribuzione di un punteggio analitico per ciascun titolo, essendo sufficiente il punteggio complessivo accompagnato dai criteri previsti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 Regolamento UE 2020/1784
Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa.
Il regolamento non è applicabile alla notificazione transfrontaliera di ricorsi giurisdizionali relativi al sindacato su atti amministrativi adottati nell’esercizio di pubblici poteri.
art. 142, comma 2, c.p.c.
In combinato disposto con l’art. 37 d.lgs. 71/2011, individua la modalità di notificazione degli atti giudiziari a cittadini residenti all’estero nelle controversie amministrative, mediante il competente ufficio consolare.
art. 37 d.lgs. 71/2011
L’ufficio consolare: a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni.
La notificazione di atti giudiziari amministrativi a destinatari residenti all’estero deve essere effettuata tramite l’ufficio consolare secondo le modalità previste dalla norma.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando ... non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.
L’omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Quando il giudice non fissa uno specifico termine per il deposito della prova della rinnovazione della notificazione, trova applicazione il termine generale previsto dalla disposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il ricorso contiene distintamente ... i motivi specifici su cui si fonda.
Le censure devono indicare in modo preciso il vizio dedotto e le circostanze concrete dalle quali desumerne la sussistenza; doglianze tautologiche o meramente congetturali sono inammissibili.
art. 4, comma 1, lett. j), D.M. MUR n. 180/2023
I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico.
Il sorteggio costituisce la modalità ordinaria di individuazione dei commissari esterni, ma la disciplina può essere derogata in presenza di oggettiva e documentata impossibilità, secondo le indicazioni ministeriali richiamate dal giudice.
art. 7, commi 1, 2, 3 e 11, del bando di concorso
Il bando consente, in caso di oggettiva e documentata impossibilità di comporre la commissione o la lista dei sei nominativi, la nomina motivata di docenti universitari o soggetti di comprovata esperienza; l’accesso alle prove richiede il conseguimento di almeno 18/30 nella valutazione dei titoli.
art. 8 del bando di concorso
Predetermina i criteri di valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, ritenuti dal giudice sufficientemente analitici.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale base per la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Il Regolamento UE 2020/1784, limitato alla notificazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, non si applica alla notificazione di ricorsi amministrativi relativi al sindacato su atti adottati nell’esercizio di pubblici poteri.
- Nelle controversie amministrative, la notificazione del ricorso a controinteressati residenti in altro Stato dell’Unione europea deve essere effettuata secondo il combinato disposto degli artt. 142, comma 2, c.p.c. e 37 d.lgs. 71/2011, tramite il competente ufficio consolare; il ricorso a modalità diverse non assolve l’ordine di rinnovazione della notifica.
- L’omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, anche quando la notificazione sia stata comunque tentata con modalità non conformi a quelle indicate nell’ordinanza giudiziale.
- Nelle procedure concorsuali dei Conservatori, il sorteggio dei commissari esterni da una lista di almeno sei nominativi è la regola ordinaria, ma può essere derogato quando sia oggettivamente e documentalmente impossibile reperire i nominativi richiesti; in tal caso la nomina diretta di docenti universitari o soggetti di comprovata esperienza è legittima se sorretta da congrua motivazione e rispettosa di trasparenza, imparzialità e competenza.
- Le censure relative alla composizione della commissione giudicatrice non determinano di per sé l’annullamento della procedura: il ricorrente deve allegare e dimostrare, o almeno prospettare analiticamente, l’incidenza concreta del vizio sui giudizi valutativi o sull’esito del concorso.
- Nei giudizi contro i risultati di una procedura concorsuale, la contestazione della valutazione dei titoli deve superare la prova di resistenza; il ricorso è privo di interesse quando, anche in caso di accoglimento della censura, il candidato non potrebbe raggiungere la soglia minima o conseguire una posizione utile. Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione sono sindacabili solo per errori manifesti, travisamento, illogicità o contraddittorietà ictu oculi rilevabili.
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