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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08841/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per ricettazione e falso. Un unico motivo principale di cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Bianconi in ordine all'estrazione dei dati da supporto informatico: il teste avrebbe svolto argomentazioni di natura peritale su aspetti tecnico-informatici e l'operazione di estrazione sarebbe stata eseguita senza contraddittorio e senza garanzie. In aggiunta si deduceva l'assenza di apporto causale dell'imputato rispetto al falso in autodichiarazione reso da stranieri, un'errata ricostruzione dei rapporti con il teste Perri e un errore nella valutazione sulla sussistenza di una condotta abituale che avrebbe impedito l'applicazione di una pena inferiore.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi reiterativi e manifestamente infondati. Sul punto relativo al teste Bianconi la Corte ha ritenuto che il teste fosse stato audito in contraddittorio senza che la difesa avesse sollevato formalmente opposizioni o richiesto l'esame del materiale informatico tramite consulente di parte; inoltre ha richiamato il principio di giurisprudenza secondo cui l'estrazione di dati da supporto informatico (es. memoria di cellulare) non costituisce accertamento tecnico irripetibile e l'eventuale mancata adozione di particolari modalità di acquisizione (anche dopo la legge n.48/2008) non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova, dovendosi valutare concreti elementi di alterazione dei dati, i quali nel caso non sono stati né allegati né dimostrati. Gli altri motivi sono stati ricondotti a diverse valutazioni di merito non sindacabili in cassazione (valutazione della credibilità delle dichiarazioni difensive, rapporto con il teste Perri, apporto causale rispetto alle false autodichiarazioni e determinazione della pena nell'ambito del potere discrezionale). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato in rapporto a quanto dedotto sotto la lett. e) (valutazione della utilizzabilità delle deposizioni e delle prove). La corte ritiene i motivi reiterativi e manifestamente infondati.

  • legge 18 marzo 2008, n. 48

    Introdotto obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici a quelli originali; la Corte chiarisce che la legge non trasforma automaticamente l'estrazione in un accertamento tecnico irripetibile né prevede sanzioni processuali automatiche per la mancata adozione dei protocolli, potendo influire sull'attendibilità della prova ma richiedendo una verifica concreta di eventuali alterazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021 (Marziano)

    Precedente richiamato per il principio che l'estrazione di dati da memoria di telefono non costituisce accertamento tecnico irripetibile e che la mancata adozione di modalità tipiche influisce sull'attendibilità ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 (Branchi)

    Ulteriore precedente che conferma l'orientamento secondo cui la mera mancata osservanza dei protocolli di acquisizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento, riservando la valutazione concreta sull'eventuale alterazione dei dati.

Massime di principio

  • L'estrazione di dati da supporti informatici (es. memoria di un cellulare) non è automaticamente qualificabile come accertamento tecnico irripetibile: l'eventuale violazione di protocolli di acquisizione incide sull'attendibilità ma non invalida automaticamente la prova.
  • La difesa deve tempestivamente sollevare obiezioni e richiedere l'esame o la consulenza di parte durante il dibattimento: la mancata richiesta o opposizione in contraddittorio può determinare la perdita di efficacia di censurie successive in sede di legittimità.
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a proporre una diversa valutazione di merito sui fatti e sulla credibilità delle prove: tali questioni restano in gran parte riservate al giudice di merito.
  • La legge n.48/2008 impone modalità di acquisizione per le prove informatiche, ma la sanzione per la loro violazione non è automaticamente l'inutilizzabilità; è necessario allegare e dimostrare concrete alterazioni o incongruenze tra originale ed estratto.
  • Ricorsi che risultino reiterativi rispetto a questioni già definite in sede di merito o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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