Sentenza n. 791/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2022 del Responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica del Comune di Monterosso; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e, in particolare, occorrendo, della comunicazione di avvio del procedimento del 13 gennaio 2022; e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordine demolitorio, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'area fosse sottoposta a sequestro penale e che tale misura impedisse l'esecuzione dell'ordine. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, l'irragionevolezza, la contraddittorietà e il travisamento, richiamando la posizione del proprietario incolpevole dell'abuso e sostenendo di essere estraneo alla realizzazione dell'opera. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, contestando la scelta del Comune di adottare ordinanze separate, ancorché identiche, per ciascuna delle proprietà coinvolte nella medesima vicenda abusiva. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il sequestro penale dell'immobile determini la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione: il sequestro costituisce una misura temporanea che può differire l'esecuzione materiale del ripristino, ma non incide sulla validità dell'ingiunzione. L'interessato deve eventualmente chiedere il dissequestro all'autorità giudiziaria penale per poter eseguire direttamente la demolizione; solo il rigetto di tale istanza può rilevare quale impedimento concreto all'esecuzione e all'eventuale acquisizione. Quanto alla posizione del proprietario non autore dell'abuso, il Collegio ha affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla sua colpevolezza, dal dolo o dalla buona fede rispetto alla realizzazione dell'opera. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale. Anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dal ricorrente, non è stata comunque dimostrata l'adozione di tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile dell'abuso al ripristino. È stata inoltre ritenuta legittima l'adozione di ordinanze distinte per le singole aree e posizioni proprietarie: nessuna disposizione impone un unico provvedimento e la separazione consente di valorizzare le peculiarità delle diverse situazioni soggettive. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, per difetto dell'ingiustizia del danno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La sottoposizione dell'immobile a sequestro penale non determina la nullità dell'ordinanza di demolizione, non configurandosi un difetto assoluto degli elementi essenziali o dei presupposti del provvedimento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
I commi 2 e 3 individuano congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. Il proprietario è soggetto a un obbligo reale, indipendentemente dalla sua responsabilità soggettiva nella realizzazione dell'abuso; il comma 4 rileva quanto agli effetti della mancata ottemperanza e all'esonero dalle relative sanzioni quando l'esecuzione sia temporaneamente impedita dal sequestro.
art. 85 disp. att. c.p.p.
Il proprietario o l'obbligato deve utilizzare la procedura prevista per chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro, così da ottenere l'autorizzazione a eseguire la demolizione e il ripristino.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede non impediscono all'amministrazione di adottare provvedimenti distinti riferiti a singole posizioni proprietarie, quando tale modalità rispetti le specifiche situazioni soggettive.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile abusivo non rende nullo né illegittimo l'ordine amministrativo di demolizione: determina, al più, un differimento temporaneo dell'esecuzione materiale del ripristino. L'interessato deve chiedere tempestivamente il dissequestro; solo il rigetto di tale istanza può costituire un impedimento concreto all'esecuzione dell'ordine o all'avvio dell'acquisizione.
- Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001, il proprietario dell'area e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione. La legittimità dell'ordine nei confronti del proprietario prescinde dall'accertamento del dolo, della colpa o della buona fede nella realizzazione dell'abuso.
- La condizione di proprietario incolpevole può rilevare ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, ma non esclude, di per sé, l'obbligo reale di demolizione e ripristino gravante sul proprietario.
- L'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate per ciascuna area o posizione proprietaria coinvolta in una vicenda abusiva unitaria, poiché tale modalità non viola i principi di buon andamento ed economicità e consente di considerare le peculiarità delle singole situazioni soggettive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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