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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da J. Spa a U. Limited negli anni dal 1996 al 2004. U. Limited aveva chiesto il rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi, sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna. L’Amministrazione, dopo alcuni rimborsi già effettuati, aveva successivamente rigettato le ulteriori istanze, richiesto l’applicazione della ritenuta del 27% sui dividendi dal 2000 e domandato la restituzione di circa 7,9 milioni di euro, oltre interessi e sanzioni. La CTR aveva confermato la pretesa nei confronti di U. Limited, escludendo invece la responsabilità di J. Spa e J. Corp.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definito integralmente la controversia. L’Amministrazione ha riconosciuto l’applicazione della Convenzione Italia-USA, con rideterminazione delle sanzioni; è stato disposto uno sgravio parziale e le società hanno pagato il residuo mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma 3

    La disposizione consentiva la distribuzione di dividendi in regime di esenzione da ritenuta, secondo i presupposti previsti dalla normativa allora vigente.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Gran Bretagna, art. 10

    È stata invocata da U. Limited per ottenere il rimborso della metà del credito d’imposta relativo ai dividendi ricevuti dalla controllata italiana.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA

    Nell’accordo conclusivo l’Amministrazione ha riconosciuto l’applicazione di questa Convenzione, con conseguente definizione concordata della pretesa tributaria e rideterminazione delle sanzioni.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6

    La norma è stata utilizzata per la definizione agevolata della controversia e per il pagamento rateale del residuo importo dovuto.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene integralmente definita mediante accordo tra contribuente e Amministrazione, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione concordata può modificare il trattamento fiscale originariamente contestato, comprese le sanzioni e l’importo complessivamente dovuto.
  • Il pagamento delle somme definite e l’eventuale sgravio parziale possono rendere superflua la decisione sui singoli motivi di ricorso, anche quando il giudizio era già pendente in cassazione.
  • La compensazione delle spese è possibile quando l’estinzione deriva da un accordo tra le parti e queste concordano espressamente sulla mancata attribuzione delle spese.
  • In materia di dividendi transfrontalieri, l’applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni deve essere verificata in relazione alla residenza fiscale, alla struttura societaria, al periodo d’imposta e ai requisiti previsti dalla convenzione applicabile.

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