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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35015/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, imponendo al condannato, tra le altre prescrizioni, di permanere presso la dimora fissata in Pavia dalle ore 23 alle ore 6. Il condannato, già sottoposto alla detenzione domiciliare, era stato assunto a tempo indeterminato da un’impresa di autoservizi con mansioni di autista; con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 23 febbraio 2026 era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa nelle Regioni Lombardia e Veneto, con obbligo di comunicare preventivamente alle forze dell’ordine date, luoghi e orari dei viaggi, e poteva utilizzare un alloggio messo a disposizione dall’azienda. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione sulle prescrizioni, in particolare sull’obbligo di permanenza notturna e sulla mancata autorizzazione a dimorare nell’alloggio aziendale, deducendone l’incompatibilità con gli orari e le concrete esigenze del lavoro già autorizzato. Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non avesse rispettato il principio di progressività trattamentale e avesse imposto condizioni in concreto più restrittive di quelle della precedente detenzione domiciliare, mettendo a rischio il mantenimento del posto di lavoro; ha chiesto che fossero consentite le assenze per esigenze di servizio, previa documentazione, e la permanenza nell’alloggio aziendale in caso di incarichi o turni gravosi.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso diretto a contestare esclusivamente la legittimità delle prescrizioni applicate a una misura alternativa. Ha accolto il ricorso nei limiti indicati, rilevando che gli obblighi di permanenza notturna e la rigida individuazione della dimora erano incompatibili con le modalità dell’attività lavorativa già autorizzata e potevano pregiudicare il reinserimento sociale e la conservazione del posto di lavoro. L’ordinanza era viziata da omessa motivazione sulle ragioni per cui erano state introdotte modalità più restrittive rispetto alla precedente detenzione domiciliare; le prescrizioni risultavano inoltre non correlate alle specifiche esigenze lavorative e al percorso rieducativo in corso. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio sulle prescrizioni, da rimodulare in modo compatibile con l’attività lavorativa autorizzata.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Va al riguardo osservato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

    Le prescrizioni dell’affidamento in prova che limitano l’attività lavorativa in modo generico e indiscriminato, senza essere correlate al giudizio prognostico individuale, sono incompatibili con la finalità rieducativa costituzionalmente riconosciuta.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento che applica una misura alternativa alla detenzione quando l’impugnazione contesta esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.
  • Nell’affidamento in prova, le prescrizioni che limitano l’attività lavorativa non possono essere generiche o indiscriminate: devono essere valutate in rapporto alle concrete modalità del lavoro e al giudizio prognostico individuale, in coerenza con la finalità rieducativa della misura.
  • Le prescrizioni di una misura alternativa devono rispettare il principio di progressività trattamentale; quando il condannato proviene da una misura con condizioni più elastiche, l’introduzione di restrizioni ulteriori richiede una motivazione sulle ragioni che le giustificano e sulla loro compatibilità con il percorso rieducativo.
  • Gli obblighi di permanenza e le limitazioni del domicilio nell’affidamento in prova devono essere modulati in modo da non rendere concretamente incompatibile l’attività lavorativa già autorizzata né pregiudicare, senza adeguata giustificazione, il reinserimento sociale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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