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Ordinanza

Ordinanza n. 4241/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. AOODGOSV n. 116281 del 04.05.2026 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale, notificato in pari data, recante il diniego di riconoscimento del titolo estero posseduto dalla ricorrente; - del decreto di depennamento dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ufficio VI ambito territoriale di Napoli, prot.n.10851 del 19.05.2026, notificato in pari data, avente ad oggetto il depennamento della Sig.ra Oliva Mariarosaria dalla graduatoria provinciale di sostegno scuola infanzia ADAA – I fascia GPS della provincia di Napoli, con effetto immediato e retroattivo; - di ogni atto endoprocedimentale richiamato dai prefati provvedimenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa e se interpretati in senso sfavorevole alla ricorrente: 1) “il parere sfavorevole a qualsiasi riconoscimento o equiparazione alla specializzazione universitaria italiana, reso dal Ministero dell’università e della ricerca, con nota prot. DGINTCO n. 16910 del 12 dicembre 2025”; 2) “le analitiche comparazioni effettuate dal competente Ministero dell’università e della ricerca tra quanto indicato nel titolo sottoposto al riconoscimento ed il percorso formativo previsto dal DM 30 settembre 2011, contenente i “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.

Giustizia amministrativa202606436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo estero conseguito in Spagna e conseguente depennamento dalla prima fascia GPS per il sostegno nella scuola dell'infanzia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'istruzione e del merito relativo al riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, nonché il conseguente depennamento dalla graduatoria provinciale di sostegno della scuola dell'infanzia. Ha contestato anche il parere sfavorevole del Ministero dell'università e della ricerca e le comparazioni tra il percorso formativo estero e quello previsto dal d.m. 30 settembre 2011. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato, in termini sommari, che l’amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all’iter formativo svolto all’estero e l’esperienza professionale maturata dalla ricorrente. È stata inoltre ritenuta non decisiva l’obiezione relativa all’assenza di natura abilitante del titolo, già affrontata dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Il giudice ha evidenziato la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, della circolazione dei lavoratori e della possibilità di superare le differenze formative mediante misure compensative. È stato considerato anche il pregiudizio derivante dalla titolarità, fino al 30 giugno 2026, di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. La decisione cautelare è fondata sul fumus boni iuris derivante dall’apparente insufficiente valutazione della documentazione formativa e dell’esperienza professionale, dalla non decisività dell’assenza di natura abilitante del titolo e dalla necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i percorsi formativi, anche in relazione alla possibilità di misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno già svolto dalla ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 19 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sussistendo i presupposti cautelari, il giudice può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato; nella specie la tutela è stata concessa in ragione dell’apparente fondatezza delle censure e del pregiudizio collegato all’attività di insegnamento sul sostegno.

  • d.m. 30 settembre 2011

    Il percorso formativo previsto dal decreto costituisce il parametro utilizzato per la comparazione con il titolo estero; le eventuali divergenze devono essere motivate rigorosamente e possono essere superate mediante misure compensative.

  • artt. 5 e 13 d.l. 10 settembre 2010, n. 249

    Sono richiamati quali disposizioni cui il d.m. 30 settembre 2011 dà attuazione relativamente ai corsi di formazione per la specializzazione sulle attività di sostegno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l’amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa al percorso formativo svolto all’estero e l’esperienza professionale maturata dall’interessato, senza fondare il diniego su una valutazione incompleta.
  • L’assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire automaticamente motivo ostativo al riconoscimento quando la relativa obiezione sia stata superata dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale devono essere indicate e motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto europeo in materia di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra percorsi formativi esteri e nazionali possono essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative, anziché determinare automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • In sede cautelare, la titolarità o lo svolgimento di un contratto di insegnamento sul sostegno può concorrere a integrare il periculum in mora connesso al diniego di riconoscimento del titolo estero.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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