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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15721/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973 per Irpeg e Irap 2003, collegata alla disciplina agevolativa e alla sospensione dei termini di versamento conseguente agli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando l'iscrizione a ruolo limitatamente ai tributi agevolati; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, limitandosi a ritenere non convincenti le argomentazioni dell'Amministrazione e richiamando sinteticamente il fatto che la società avrebbe dimostrato di aver versato quanto dovuto, con possibilità per l'Ufficio di verificare i pagamenti alla scadenza della rateizzazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, 295 c.p.c., 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 1999, per asserita violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato; 2) violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 245 del 2002, del d.m. 14 novembre 2002 e dei successivi decreti e ordinanze di sospensione dei termini, del decreto 17 maggio 2005 e dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione del fatto processuale e ha assorbito l'eccezione di giudicato. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente: le affermazioni erano apodittiche, non spiegavano l'iter logico seguito e non consentivano di comprendere le ragioni del decisum, limitandosi a un richiamo generico alla decisione di primo grado. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    cartella di pagamento ex art. 36-bis

    È il titolo procedimentale della riscossione oggetto di contestazione, rispetto al quale si discuteva l'applicazione della disciplina agevolativa e della sospensione dei versamenti.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dall'Agenzia come norma violata in relazione alla sospensione/possibile definizione del giudizio per ragioni pregiudiziali connesse al diritto unionale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di sospensione del processo in relazione alla questione sugli aiuti di Stato.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Invocati per dedurre la violazione del divieto di aiuti di Stato.

  • artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 1999

    Richiamati a sostegno della censura sulla disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 245 del 2002

    Norma richiamata per la sospensione dei termini di versamento connessa agli eventi calamitosi del 2002.

  • d.m. 14 novembre 2002

    Atto attuativo della sospensione dei termini di versamento richiamato dall'Agenzia.

  • decreto 17 maggio 2005

    Richiamato come ulteriore fonte della disciplina agevolativa/sospensiva.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006

    Norma centrale oggetto della controversia, rispetto alla quale la CTR aveva formulato una motivazione ritenuta apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura di nullità della sentenza per asserita omessa/insufficiente corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per mancata adeguata esposizione del fatto processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo accolto, poiché la motivazione apparente integra un error in procedendo e dunque nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a enunciazioni apodittiche o a un generico consenso alla decisione di primo grado senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito.
  • La motivazione deve consentire il controllo sulla coerenza della decisione: non basta una giustificazione graficamente esistente se non spiega perché una tesi è stata preferita all'altra, soprattutto in controversie complesse.
  • Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando risulta immediatamente dal testo del provvedimento, senza necessità di integrare la motivazione con atti o documenti del processo.
  • In cassazione, se viene accolto il motivo che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione del fatto processuale è infondata quando dal ricorso emergono gli elementi necessari per la valutazione dei motivi effettivamente proposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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