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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7981 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, contestando, da un lato, la validità della notificazione degli atti, eseguita direttamente al legale rappresentante anziché alla società, e, dall’altro, il mancato riconoscimento della riduzione del 50% dell’imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Ha inoltre dedotto l’omessa valutazione della documentazione attestante lo stato dell’immobile, l’asserita carenza di motivazione degli avvisi e l’ingiustificata differenza rispetto ad annualità precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla notificazione, ritenendo che l’eventuale nullità fosse stata sanata dalla tempestiva costituzione della società in giudizio. Ha invece accolto i motivi riguardanti l’inagibilità dell’immobile, affermando che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare anche la documentazione proveniente dal Comune, inclusa quella relativa a violazioni urbanistico-edilizie e il certificato di agibilità rilasciato nel 2009. La riduzione ICI può essere riconosciuta anche senza una specifica richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità risulti documentalmente noto all’ente impositore. Gli ulteriori motivi sulla motivazione degli avvisi e sulle precedenti annualità sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio per una nuova valutazione dello stato di inagibilità.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto

    La notificazione eseguita direttamente al legale rappresentante senza il previo tentativo nei confronti della società può essere nulla, ma non necessariamente inesistente; la nullità è sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo mediante la tempestiva costituzione in giudizio.

  • Art. 145 c.p.c.

    Notificazione alle persone giuridiche

    Gli atti destinati a una società devono essere notificati secondo le modalità previste per le persone giuridiche, ma l’inosservanza delle modalità non determina automaticamente l’inesistenza della notificazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1

    L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    La riduzione ICI del 50% spetta quando l’immobile sia effettivamente inagibile, inabitabile e non utilizzato. La condizione può essere accertata dall’ente locale oppure dimostrata dal contribuente mediante documentazione idonea.

  • Art. 6, comma 4, Legge n. 212 del 2000

    Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni indicate dalla legge

    Se lo stato di inagibilità risulta da documenti formati o detenuti dal Comune, il contribuente non può essere gravato dell’ulteriore onere di produrre una perizia o un’autocertificazione.

  • Art. 10, comma 1, Legge n. 212 del 2000

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede

    L’amministrazione deve comportarsi coerentemente e non può ignorare fatti risultanti dalla propria documentazione, soprattutto quando tali fatti incidono sul riconoscimento di un’agevolazione tributaria.

  • Art. 366 c.p.c.

    Requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione

    Chi contesta in cassazione la motivazione di un atto amministrativo deve riportarne il contenuto essenziale, consentendo alla Corte di verificare la censura direttamente dal ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni.

Massime di principio

  • Un vizio della notificazione normalmente comporta nullità e non inesistenza; se il destinatario si costituisce tempestivamente e può difendersi, la nullità viene sanata con effetto retroattivo.
  • Per ottenere la riduzione dell’imposta sugli immobili inagibili occorre provare l’effettivo stato di inagibilità e il mancato utilizzo dell’immobile, ma la prova può derivare anche da documenti ufficiali già acquisiti dal Comune.
  • L’ente impositore non può pretendere dal contribuente documenti relativi a fatti che risultano già conoscibili o conosciuti attraverso la propria attività amministrativa.
  • Il rilascio di una concessione edilizia o la presentazione di una dichiarazione di inizio lavori non dimostrano automaticamente l’inagibilità: devono essere valutati insieme alla natura dei lavori, alla documentazione urbanistica e all’eventuale certificato di agibilità successivo.
  • Quando lo stato di inagibilità permane per l’intero periodo d’imposta, la riduzione può applicarsi a tutto l’anno e anche agli anni successivi finché permane la medesima situazione di fatto.
  • Il fatto che il Comune abbia applicato in passato un’imposta ridotta o non abbia effettuato accertamenti per alcune annualità non impedisce, di per sé, l’accertamento per periodi successivi.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e indicare specificamente i fatti decisivi omessi; non è sufficiente una contestazione generica della motivazione.

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