Cassazione Penale, Sentenza n. 37941/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per furto pluriaggravato (sottrazione di canalette di rame) deducendo tre motivi: 1) improcedibilità del reato per mutamento del regime di procedibilità in seguito al d.lgs. 17/10/2022 n. 243 (riforma "Cartabia"), che avrebbe reso il fatto perseguibile solo a querela, mai presentata; 2) vizio di motivazione nel diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4 c.p.); 3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze generiche, per aver valorizzato la mancata collaborazione/contumacia. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, in seguito alla modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. 17/10/2022 n. 243, il reato è divenuto procedibile a querela della persona offesa e non è emersa la querela nei termini richiesti. La sentenza ricorreva alla disposizione transitoria (art. 85 del decreto, come modificato dalla legge di conversione) ma dal verbale di denuncia del 14/03/2007 non risulta una volontà della persona offesa di perseguire penalmente gli autori tale da integrare la querela; ne consegue la declaratoria di improcedibilità e l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 17 ottobre 2022, n. 243
modifica dell'art. 624 c.p. (comma 3) e regime di procedibilità
La Corte ha ritenuto che la modifica abbia trasformato la perseguibilità del furto (nelle ipotesi contemplate) da d'ufficio a procedibile a querela, con conseguente necessità che la persona offesa presenti querela per consentire il protrarsi dell'azione penale
art. 85, d.lgs. 17/10/2022 n. 243 (come modificato dalla legge 30/12/2022, n. 199)
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato."
La norma transitoria consente alla persona offesa, che già era a conoscenza del fatto, di proporre querela a partire dalla data di entrata in vigore del decreto; tuttavia la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sia emersa nei fatti la volontà di perseguire (querela) e quindi la condizione di procedibilità mancasse
art. 625 c.p., comma 7 (e artt. 61 n. 5, 625 nn. 2 e 7 citati in motivazione)
aggravanti contestate in primo e secondo grado
La Corte ha precisato che la ricorrenza di plurime aggravanti, ivi inclusa quella di cui al comma 7 dell'art. 625, non comporta automaticamente il mantenimento della procedibilità d'ufficio: il legislatore non ha espressamente ricompreso tali fattispecie fra quelle per le quali resta la perseguibilità d'ufficio
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante della speciale tenuità del danno
La questione era stata sollevata dai difensori in merito alla sua applicabilità; la Suprema Corte ha deciso sul vizio procedurale prima di entrare nel merito, per cui non ha modificato o approfondito la valutazione della sussistenza dell'attenuante nel caso concreto
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 17/10/2022 n. 243 molte ipotesi di furto possono essere procedibili solo a querela: va sempre verificato se, alla luce della fattispecie concreta e delle aggravanti applicate, la perseguibilità sia rimasta d'ufficio o sia divenuta a querela.
- La presenza di una denuncia (verbale di denuncia/denuncia-querela) non equivale automaticamente alla querela della persona offesa; occorre accertare la volontà espressa di perseguire penalmente i colpevoli nei termini di legge.
- Le disposizioni transitorie (art. 85 e successive modifiche) consentono alla persona offesa che già era a conoscenza del fatto di proporre querela a partire dall'entrata in vigore del decreto, ma è necessario che la volontà di perseguire emerga chiaramente dagli atti o da dichiarazioni rilevanti.
- L'esistenza di aggravanti non implica per sé la conservazione della procedibilità d'ufficio: bisogna verificare se il legislatore abbia espressamente previsto l'eccezione; in assenza di ciò, l'azione può essere improcedibile per difetto di querela.
- Per la difesa, in casi analoghi è prioritario sollevare questioni di improcedibilità connesse a mutamenti normativi sulla procedibilità; per l'accusa, è opportuno documentare chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire gli autori.
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