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Sentenza

Sentenza n. 5464/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della comunicazione prot. CA/2025/172135 del 26/08/2025 (doc. 1), trasmessa e ricevuta in pari data con cui il Dipartimento Sviluppo Economico - Direzione SUAP di Roma Capitale ha dichiarato l'inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Prot. n. CA/2025/116496 presentata dalla ricorrente in data 2 luglio 2025 per il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato di settore alimentare nel locale sito in Roma, in Via Del Moro n. 36 A; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli artt. 14 e 16 del Regolamento approvato con DAC n. 109/2023, nella parte in cui impongono che all'interno del Sito UNESCO di Roma Capitale non può procedersi al "trasferimento" di sede di un esercizio di vicinato nel settore alimentare in locali con superficie di vendita inferiore a mq 100 distribuiti su un unico livello, e in cui non siano già operanti attività non tutelate (art. 10 D.A.C. 109/2023).

Giustizia amministrativa202510127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA per il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato alimentare all’interno del Sito UNESCO di Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA relativa al trasferimento dell’esercizio commerciale in un locale situato nel centro storico/Sito UNESCO, nonché gli artt. 14 e 16 del Regolamento approvato con DAC n. 109/2023, nella parte in cui subordinano il trasferimento di un esercizio di vicinato alimentare alla disponibilità di un locale con superficie di vendita di almeno 100 mq, distribuita su un unico livello e non destinata a subentrare in attività tutelate. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dell’atto applicativo per vizi del regolamento, sostenendo che le finalità della limitazione fossero mere enunciazioni di stile, non supportate da studi o dati oggettivi. Ha inoltre denunciato violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, poiché il limite uniforme di 100 mq non avrebbe tenuto conto delle differenti tipologie di esercizi alimentari e delle diverse modalità concrete di esercizio, comprimendo illegittimamente la libertà d’impresa e aggravando i costi di gestione. La domanda cautelare era stata accolta in precedenza limitatamente alla sospensione della comunicazione di inefficacia e dei provvedimenti inibitori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, aderendo alle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, intervenuta su questioni analoghe e riformativa della precedente sentenza della stessa Sezione n. 1893/2025. Il Collegio ha ritenuto legittimo il potere dell’amministrazione di conformare le attività commerciali nel centro storico per tutelare interessi generali quali il decoro urbano, l’ambiente urbano, la vivibilità dei residenti, la sicurezza e la gestione della pressione antropica e dei flussi turistici. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che la scelta di un unico parametro dimensionale per tutti gli esercizi del settore alimentare è stata adottata proprio per evitare discriminazioni e disparità di trattamento tra operatori appartenenti a diverse tipologie commerciali. Il limite di 100 mq è stato ritenuto ragionevole e proporzionato perché intermedio rispetto alla superficie massima di 250 mq prevista per gli esercizi di vicinato dalla normativa regionale e coordinato con il limite regolamentare di 50 mq per la superficie calpestabile destinata alla vendita sul posto. La misura è stata inoltre ritenuta funzionale ad assicurare un’adeguata fruibilità degli spazi per personale e clientela, contenere gli assembramenti e salvaguardare il decoro e la vivibilità di aree sensibili del centro storico. Il TAR ha quindi respinto anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria e ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi della direttiva 2006/123/CE, poiché la limitazione dell’iniziativa economica è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • artt. 14 e 16 DAC n. 109/2023

    Le disposizioni regolamentari impongono, anche per il trasferimento di un esercizio di vicinato alimentare nel Sito UNESCO, un limite minimo di 100 mq di superficie di vendita, quale misura di regolazione delle attività commerciali nel centro storico.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di eguaglianza impedisce che la regolazione amministrativa determini disparità di trattamento tra operatori; secondo il giudice, l’adozione di un parametro dimensionale uniforme può evitare discriminazioni tra diverse tipologie di attività commerciali.

  • l.r. Lazio n. 22/2019

    La normativa regionale individua in 250 mq la superficie massima degli esercizi di vicinato; il limite regolamentare di 100 mq è stato ritenuto una misura intermedia e proporzionata rispetto a tale parametro.

  • art. 17, comma 8, DAC n. 44/2021

    È richiamato quale parametro coordinato con il limite dimensionale previsto dalla disciplina regolamentare.

  • art. 5 Reg. DAC n. 109/2023

    È richiamato nel quadro dei parametri regolamentari utilizzati per valutare la proporzionalità del limite di 100 mq.

  • d.lgs. n. 114/1998

    La classificazione degli esercizi di vicinato, secondo quanto valorizzato dal giudice, distingue il settore alimentare da quello non alimentare, senza imporre una differenziazione per singole categorie merceologiche.

  • direttiva 2006/123/CE

    La limitazione dell’iniziativa economica mediante autorizzazioni o restrizioni è ammissibile quando ricorrono motivi imperativi di interesse generale; il limite dimensionale è stato ritenuto giustificato da esigenze di decoro, ambiente urbano, vivibilità e contenimento della pressione antropica.

  • d.lgs. n. 59/2010

    È indicato quale atto di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2006/123/CE.

Massime di principio

  • Un’amministrazione comunale può introdurre, nell’ambito di aree storiche o sottoposte a particolare tutela, limitazioni dimensionali all’esercizio di attività commerciali quando siano funzionali alla salvaguardia del decoro urbano, dell’ambiente urbano, della vivibilità dei residenti e al contenimento della pressione antropica e siano sorrette da motivi imperativi di interesse generale.
  • La fissazione di un unico limite dimensionale per tutti gli esercizi appartenenti al medesimo settore commerciale non integra di per sé un difetto di istruttoria o una violazione della proporzionalità, se la scelta uniforme è finalizzata a evitare disparità di trattamento tra operatori e si fonda su parametri oggettivi coerenti con la disciplina del settore.
  • Un limite di 100 mq per la superficie di vendita di esercizi di vicinato alimentare può essere ritenuto proporzionato quando costituisca una misura intermedia rispetto alla superficie massima consentita dalla normativa di settore e sia coordinato con ulteriori limiti regolamentari relativi alla vendita sul posto e alla fruibilità degli spazi.
  • La verifica di proporzionalità di una disciplina comunale di regolazione commerciale deve considerare non solo la restrizione imposta all’iniziativa economica, ma anche l’idoneità della misura a garantire la circolazione di personale e clientela, contenere gli assembramenti e preservare la vivibilità di aree caratterizzate da elevati flussi turistici.
  • La compatibilità con la direttiva 2006/123/CE di una limitazione all’esercizio di un’attività commerciale può sussistere quando la restrizione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e risulti ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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