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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8393/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli (23/09/2021) che aveva confermato la responsabilita' penale e rideterminato le pene riconoscendo attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti. Gemei deduce vizio di motivazione nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti lamentando che il comportamento processuale collaborativo avrebbe dovuto determinare la prevalenza delle attenuanti. Garofalo censura il trattamento sanzionatorio per la mancata indicazione del reato piu' grave ai fini della determinazione della pena base nel reato continuato e la omissione di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva. Salvia contesta la mancata disapplicazione della recidiva per carenza di verifica concreta della propensione a delinquere. Della Porta lamenta analogo vizio di motivazione riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente anziche' prevalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In estrema sintesi: per Gemei e Della Porta la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non e' tenuto a motivare in dettaglio perche' abbia dichiarato l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle circostanze eterogenee, salvo specifica richiesta delle parti con indicazione di fatti che la giustifichino; nel caso concreto la Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti per il comportamento processuale ma le ha ritenute bilanciate dalla gravita' delle condotte accertate. Per Garofalo la censura sulla recidiva non era oggetto di appello e pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre, in tema di reato continuato, non era necessario indicare il reato piu' grave quando gli atti hanno pari gravita' e identica intensita' dolosa. Per Salvia la rinuncia agli appelli (salvo quello sulla misura) ha comportato la perdita di profili, e comunque la corte di merito ha aderito alle argomentazioni del primo giudice circa l'iter deviante e la pericolosita' sociale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Richiamato nella censura di Garofalo in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in cassazione essendo diversa la questione oggetto di appello.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Rilevato come circostanza aggravante ad effetto speciale menzionata nel contesto dell'aumento di pena; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti le aggravanti citate.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva ove questa fosse stata contestata e non tempestivamente impugnata nei limiti del devoluto.

  • Giurisprudenza sul bilanciamento (Sez. 7, ord. n. 11210/2017)

    Principio secondo cui il giudice di merito non e' tenuto a spiegare perche' abbia dichiarato l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle circostanze eterogenee, salvo specifica richiesta della parte con indicazione di fatti tali da legittimarla.

  • Giurisprudenza sul reato continuato (Sez. 6, n. 27052/2008)

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice non deve indicare il reato ritenuto piu' grave ai fini della pena base quando i reati hanno pari gravita' e identica intensita' dolosa.

  • Giurisprudenza su rinuncia e devoluto (Sez. 6, n. 54431/2018)

    Richiamata per affermare che la rinuncia ai motivi di appello, salvo specifiche eccezioni, comprende anche questioni collegate come la recidiva; la recidiva costituisce autonomo capo della decisione.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non e' obbligato a motivare nel dettaglio la scelta tra equivalenza o prevalenza delle circostanze eterogenee, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta supportata da fatti concreti.
  • Il riconoscimento di un comportamento processuale positivo puo' giustificare attenuanti ma puo' essere superato dal notevole disvalore delle condotte accertate; quindi la mera collaborazione non garantisce automaticamente la prevalenza delle attenuanti.
  • Questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: la Corte di legittimita' e' vincolata dal devoluto.
  • La rinuncia ad impugnare specifici motivi in appello puo' estendersi a profili connessi (inclusa la recidiva) salvo che la parte non riservi espressamente la questione; la recidiva resta pero' un capo autonomo della decisione.
  • Nel reato continuato, se le condotte hanno pari gravita' e identica intensita' dolosa, il giudice non e' tenuto a indicare quale reato sia considerato il piu' grave ai fini della determinazione della pena base.
  • La mancata puntualizzazione di profili di devoluto o la genericita' delle censure puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni a carico del ricorrente.

Testo integrale

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