Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7676/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro probatorio di un'autovettura e delle relative carte di circolazione. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge (artt. 253 cod. proc. pen., 648 cod. pen., artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) sostenendo che il Tribunale avrebbe legittimato il sequestro sulla base di una mera notizia di reato senza una compiuta delibazione degli indizi e senza indicare le ulteriori indagini necessarie; (2) violazione di legge (artt. 253, 275 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 125 e 325 cod. proc. pen.) per la mancata individuazione del reato presupposto (tra cui artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.), sicché il vincolo sarebbe stato meramente esplorativo e basato su una motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con il principio di diritto applicabile al riesame del sequestro probatorio, secondo il quale il giudice valuta l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e la idoneità degli elementi allegati a giustificare l'espletamento di ulteriori indagini, non il merito dell'accusa. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente la necessità del sequestro richiamando gli esiti del controllo (assenza della targhetta di identificazione, riverniciatura, manomissione del numero di telaio e difformità rispetto agli specimen della casa madre) come elementi idonei a giustificare ulteriori accertamenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il decreto di convalida del sequestro: il sequestro impugnato era stato convalidato dal Procuratore della Repubblica ai sensi di questa norma

  • artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.

    Fattispecie penali contestate come possibili reati presupposto (ricettazione, indebito utilizzo di carte/ricettazione documentale etc.); la Corte valuta l'astratta configurabilità di tali reati ai fini del fumus commissi delicti

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro probatorio; richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità sul piano procedurale rispetto alle finalità e alla motivazione del vincolo

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alle formalità e agli effetti del sequestro; evocata dal ricorrente nella contestazione della procedura seguita

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi richiesta da queste norme

  • artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU

    Diritti invocati dal ricorrente (garanzia di difesa e processo equo); la Corte non ha ritenuto che la censura sui profili di merito fosse idonea a contrastare l'esame di ammissibilità

Massime di principio

  • In sede di riesame di un sequestro probatorio il giudice verifica il fumus commissi delicti e l'idoneità degli elementi allegati a giustificare ulteriori indagini, non la fondatezza definitiva dell'accusa
  • Le censure che riguardano la mancanza di prova dell'elemento psicologico o altri profili di merito sono, di norma, premature in sede di riesame e devono essere svolte dopo le ulteriori indagini consentite dal sequestro
  • Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile è necessaria la specificità dei motivi (artt. 581 e 591 c.p.p.); argomentazioni generiche o che non si confrontano con il principio giuridico invocato sono causa di inammissibilità
  • Il sequestro probatorio è legittimo quando sussistono elementi concreti e motivati che rendono probabile l'illiceità della provenienza del bene (es. manomissione del telaio, assenza di targhette, riverniciatura), poiché tali elementi giustificano accertamenti ulteriori
  • La motivazione del provvedimento di riesame deve indicare gli elementi concreti che hanno reso necessaria la sottrazione o il trasferimento del bene alla disponibilità dell'autorità giudiziaria; spiegare le indagini da compiere non è sempre necessario se emergono elementi che giustificano l'espletamento di accertamenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.