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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14444/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, aveva confermato la debenza di una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro dovuta per una precedente controversia. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omessa o apparente motivazione e violazione di norme processuali e sulla prova documentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la notifica della cartella e dell'avviso di liquidazione presupposto mediante copie non disconosciute, senza ordinare l'esibizione degli originali, nonostante il suo disconoscimento della conformità e della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento. Con il secondo motivo ha lamentato omessa pronuncia su eccezioni di decadenza dal potere impositivo e di nullità della notificazione per difetto di attestazione di conformità. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria allegando che la cartella risultava integralmente pagata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando da una consultazione della banca dati dell'agente della riscossione che il debito portato dalla cartella era stato integralmente estinto con pagamento avvenuto in data antecedente alla proposizione dell'appello. Conseguentemente il giudizio di legittimità è stato definito senza esame dei motivi di ricorso nel merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'agente della riscossione. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    È stato richiamato per ritenere ammissibile in appello la produzione documentale attestante la notifica della cartella, in quanto qualificata come mera difesa.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    È stato richiamato, insieme alla pronuncia della Corte costituzionale, per affermare la validità della notificazione della cartella a mezzo PEC.

  • Corte cost. n. 146/2016

    È stata richiamata come precedente a sostegno dell'equiparazione della notifica via PEC alle forme tradizionali di notificazione della cartella.

  • art. 2719 c.c.

    È stato richiamato per attribuire efficacia probatoria alle copie fotostatiche prodotte, in mancanza di disconoscimento della loro conformità all'originale.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente o mancante.

  • art. 113 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla decisione sulla prova documentale.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Sono invocati dalla ricorrente con riguardo al disconoscimento delle copie documentali.

  • art. 22, comma 5 d.lgs. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente in tema di produzione documentale e prova nel processo tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia su eccezioni e motivi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, non ravvisandone i presupposti.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di legittimità, risulta documentalmente che il debito oggetto della cartella impugnata è stato integralmente estinto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con definizione del processo senza esame nel merito dei motivi di ricorso.
  • Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti che servono a dimostrare la notifica dell'atto impugnato può essere ammessa quando sia configurabile come mera difesa.
  • La notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC è valida ed equipollente alle forme tradizionali di notificazione previste per tale atto.
  • La produzione di copie fotostatiche di documenti fa piena prova finché non sia utilmente disconosciuta la loro conformità all'originale; in difetto di disconoscimento, non è necessario richiedere o esibire gli originali.
  • Quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere dovuta all'integrale pagamento del debito, le spese del giudizio possono essere poste a carico della parte che ha resistito alla richiesta di definizione, secondo l'esito complessivo della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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