Cassazione Civile, Ordinanza n. 23989/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di due lotti di terreni agricoli di proprietà di una provincia. Un soggetto, prima aggiudicatario provvisorio all’asta pubblica, ha agito per ottenere il trasferimento dei terreni, sostenendo che la prelazione agraria esercitata da una società agricola confinante fosse illegittima perché priva dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. La società agricola ha resistito affermando che i requisiti soggettivi sussistevano, poiché una scrittura privata modificativa dell’atto costitutivo, iscritta nel registro delle imprese, avrebbe già evidenziato che almeno la metà dei soci era coltivatore diretto; ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento della propria piena titolarità dei terreni in forza della prelazione esercitata e del prezzo pagato. Il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale per intervenuta compravendita tra provincia e acquirente e ha rigettato la riconvenzionale della società per mancata prova del requisito soggettivo. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004, dell’art. 2188 c.c. e del d.P.R. 581/1995, sostenendo che la qualifica di coltivatore diretto dei soci risultasse già dall’atto iscritto nel 2005 e che la Corte d’appello avesse erroneamente richiesto una forma di iscrizione diversa o ulteriore, nonostante il sistema del registro imprese e una circolare ministeriale che, a suo dire, imponevano di far fede al contenuto dell’atto depositato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’interpretazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004 nel senso che la qualifica di coltivatore diretto deve risultare da un’iscrizione specificamente destinata a rendere conoscibile tale qualità ai terzi, e non può desumersi da un atto iscritto avente diverso oggetto. La Corte ha quindi confermato che, nel caso concreto, la sola iscrizione della modifica dei patti sociali non bastava a integrare il requisito pubblicitario richiesto per la prelazione agraria. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004
"l’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ... spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese"
Il requisito della metà dei soci coltivatori diretti deve risultare da un’iscrizione nel registro imprese specificamente idonea a rendere conoscibile ai terzi tale qualità; non sono ammessi equipollenti o prove aliunde.
art. 2188 c.c.
Richiamato come base del sistema di pubblicità del registro delle imprese, ma derogato dalla norma speciale sulla prelazione agraria quanto alla necessità che il requisito risulti dall’iscrizione.
art. 2193 c.c.
La regola generale sulla possibilità di provare la conoscenza effettiva da parte dei terzi è esclusa dalla disciplina speciale della prelazione agraria.
d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il corretto funzionamento del registro imprese; la Corte nega che possa valere per superare la disciplina speciale della prelazione agraria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aggrediva la motivazione decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di prelazione e riscatto agrari, le norme attributive del diritto hanno carattere tassativo e sono di stretta interpretazione: non è consentita interpretazione estensiva o analogica.
- Per le società agricole di persone, il diritto di prelazione agraria spetta solo se almeno metà dei soci possiede la qualifica di coltivatore diretto e tale qualità risulta da una iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese specificamente destinata a evidenziarla.
- L’iscrizione di un atto societario avente diverso oggetto, dal quale soltanto indirettamente emerga la qualifica dei soci, non soddisfa il requisito pubblicitario richiesto dalla disciplina speciale sulla prelazione agraria.
- La disciplina speciale della prelazione agraria deroga alla regola generale dell’efficacia dell’iscrizione nel registro imprese e alla prova della conoscenza effettiva dei terzi: il requisito deve emergere in modo immediato e certo dalla pubblicità legale.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a svolgere argomentazioni incompatibili con essa o comunque eccedenti il punto decisivo affrontato dal giudice di merito.
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