Cassazione Penale, Sentenza n. 45038/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, rilevando che la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, aveva depositato atto di rinuncia il 16 giugno 2023. Per effetto della declaratoria di inammissibilità per rinuncia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per i reati connessi alla normativa sui stupefacenti (art. 73 DPR n. 309/90) e per concorso (art. 81 c.p.). Il motivo unico di ricorso denunciato era la contestazione della ritenuta recidiva
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per indicare il concorso di persone nel reato: la sentenza impugnata si riferiva a condotte in concorso, ma sulla questione la cassazione non è entrata nel merito a causa della rinuncia
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale che punisce i delitti relativi agli stupefacenti: costituiva il titolo di reato della condanna confermata in sede di merito; la Corte di Cassazione non ha esaminato la fondatezza del motivo sostanziale per effetto della rinuncia
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata implicitamente: la Corte applica la giurisprudenza che stabilisce che alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia consegue la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità
Cass. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Rv. 267373)
Precedente giurisprudenziale richiamato: conferma il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia determina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, una volta formalizzata con atto valido (anche tramite difensore munito di procura speciale), determina l'inammissibilità del ricorso e fa venir meno l'esame di merito da parte della Corte di Cassazione
- In caso di rinuncia l'ordinamento prevede la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica tale conseguenza indipendentemente dalla causa che ha prodotto l'inammissibilità
- Chi valuta la rinuncia deve considerare l'effetto definitivo che essa produce: si perde la possibilità di far esaminare il motivo di impugnazione (es. contestazione della recidiva), con il rischio di mantenere intatte condanne e pene già comminate
- Prima di rinunciare è opportuno che la difesa verifichi espressamente i potenziali oneri economici e procedurali (spese + sanzione pecuniaria) e che acquisisca istruzioni chiare dal cliente, eventualmente valutando alternative come la prosecuzione del ricorso o accordi processuali
- La quantificazione della sanzione pecuniaria può variare, ma la giurisprudenza consolidata consente alla Corte di determinare un importo ritenuto adeguato (nel caso esaminato euro 3.000,00)
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