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Sentenza

Sentenza n. 2573/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto alla ricorrente il pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, definitiva e passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 14 agosto 2024, mentre il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 10 settembre 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine giudiziale di pagamento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato l’esistenza del giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, considerato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 14 agosto 2024. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre disposto, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del procedimento decisorio e dei poteri del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il bonus "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta dirigente.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Per le condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertati il giudicato, il rispetto del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine prestabilito e può disporre contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore ipotesi di mancato adempimento.
  • La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta dirigente nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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