Sentenza n. 4190/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del verbale del GLO tenutosi in data 28/10/2025 e del PEI per l'anno scolastico 2025/26 in quanto lesivi poiché contrastanti con quanto previsto dalla diagnosi funzionale dell'INPS; del PEI anno scolastico 2025/2026 in quanto in contrasto con la diagnosi funzionale dell'ASL; -del provvedimento con il quale sono state assegnate al minore solamente 11 ore di sostegno in quanto lesivo ed illegittimo e di ogni altro atto connesso, preordinato o comunque consequenziale anche se ancora non comunicato e/o conosciuto. Per la declaratoria del diritto del minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario scolastico settimanale pari a 30 ore. Per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in virtù di quanto illegittimamente posto in essere dall'amministrazione scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del GLO, PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del GLO e il PEI predisposti per il minore, affetto da grave deficit cognitivo e dell'attenzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, deducendone il contrasto con la diagnosi funzionale dell'INPS e dell'ASL. È stata inoltre contestata l'assegnazione di sole 11 ore di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico settimanale di 30 ore e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il TAR, in sede cautelare, aveva ordinato all'amministrazione di rideterminarsi assegnando il sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica, con rapporto 1:1. L'amministrazione ha poi integrato l'orario fino a 30 ore con provvedimento del 18 febbraio 2026. Il ricorrente ha pertanto insistito esclusivamente sulla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di accertamento e assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno, poiché l'amministrazione ha dato attuazione all'ordinanza cautelare integrando l'orario fino a coprire le 30 ore settimanali. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente si fosse attivato soltanto alla fine del 2025 e che, dopo l'ordinanza cautelare del 14 gennaio 2026, l'amministrazione avesse provveduto entro circa un mese. Tale arco temporale non costituisce, in assenza di prova contraria, un pregiudizio apprezzabile risarcibile. Il danno dinamico-relazionale connesso alla mancata assistenza può essere riconosciuto solo se il ricorrente dimostra che anche il breve periodo di carenza ha prodotto compromissioni irreversibili della didattica, della permanenza nella classe o degli obiettivi del PEI. Il TAR ha inoltre valorizzato l'onere del ricorrente di attivarsi tempestivamente, richiamando il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento della condizione di disabilità grave del minore.
art. 1227 c.c.
Il giudice richiama il concorso del fatto colposo del creditore, incluso il dovere di evitare con l'ordinaria diligenza i danni evitabili, quale criterio rilevante nella valutazione della domanda risarcitoria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione scolastica assegna integralmente le ore di sostegno richieste in esecuzione di una pronuncia cautelare, la domanda di accertamento del diritto all'adeguato sostegno diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La tempestiva proposizione del ricorso e l'esecuzione tempestiva della decisione giudiziale che ordina l'assegnazione del sostegno incidono sulla configurabilità del danno non patrimoniale dinamico-relazionale, poiché possono elidere il pregiudizio risarcibile derivante dalla temporanea carenza assistenziale.
- Il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla temporanea mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno richiede la prova che anche il breve periodo di carenza abbia determinato compromissioni concrete e apprezzabili della didattica, della permanenza nella classe o degli obiettivi individualizzati; il mero ritardo di circa un mese, in assenza di tale prova, non è sufficiente.
- Nella domanda risarcitoria relativa alla mancata assegnazione del sostegno, il ricorrente deve attivarsi con ordinaria diligenza per ottenere tempestivamente la tutela; il ritardo nell'iniziativa processuale può escludere o ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
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