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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51076/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e dell'art. 420-bis c.p.p. per presunta violazione del diritto di difesa in primo grado (l'imputato, detenuto per altra causa, sarebbe stato dichiarato assente senza essere tradotto e la domiciliazione presso il difensore non avrebbe assicurato la conoscenza del processo); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini (ipotesi di "inutilizzabilità patologica"); 3) difetto di motivazione sul rifiuto dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e sul mancato riconoscimento della continuazione con altre condanne indicate in appello; 4) travisamento della prova e violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e di una teste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o per questioni non tempestivamente dedotte in sede di appello. Ha ritenuto regolari le notifiche effettuate presso il difensore presso cui l'imputato aveva eletto domicilio; ha rilevato che lo stato di detenzione non risultava dagli atti fino a un certo momento e che, una volta noto, il giudice aveva disposto la traduzione e l'imputato aveva poi rinunciato a comparire. Sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha applicato il criterio di "resistenza": anche escludendo le dichiarazioni contestate, la condanna risultava convalidata da altre fonti di prova (dichiarazioni della vittima e della teste Di Tommaso che identificò l'imputato). Gli altri motivi sono stati considerati generici, reiterativi o non proposti in appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    lettera b), lettera c) e comma terzo

    Le censure di legittimità devono essere fondate e, se manifestamente infondate o non proposte in appello, il ricorso è inammissibile; le specifiche lettere sono richiamate per i vizi dedotti.

  • art. 420-bis cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato: la Corte valuta la rilevanza/ammissibilità delle dichiarazioni alla luce delle regole sulla prova e della eventuale inutilizzabilità.

  • art. 62 n. 4 cod.pen.

    La mancata concessione dell'attenuante è stata ritenuta non adeguatamente dedotta in appello e quindi non utilizzabile in cassazione per vizio di formato della doglianza.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese e per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alla forma di esposizione dei motivi di ricorso, come sintesi dei motivi dedotti.

  • Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022) Rv. 282806 - 01

    Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282806 - 01

    Precisa che la comunicazione dello stato di detenzione integra un impedimento legittimo a comparire che impone la traduzione dell'imputato; se lo status non è comunicato al giudice, l'imputato può essere legittimamente dichiarato assente dopo regolare citazione.

  • Orientamenti giurisprudenziali sul 'criterio di resistenza'

    Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678

    Quando si invoca l'inutilizzabilità di una prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sulla prova di resistenza; il giudice d'impugnazione (e la Cassazione) possono escludere una prova senza dichiararla inutilizzabile se ritengono di poterne prescindere ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La notifica al difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida e può far decorrere gli effetti della citazione anche se l'imputato è assente, salvo che risulti comunicato al giudice lo stato di detenzione che impone la traduzione.
  • Se lo stato di detenzione non è risultato dagli atti o non è stato comunicato al giudice, l'imputato può essere dichiarato assente legittimamente; solo la traduzione omessa non contestata tempestivamente determina nullità.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini possono essere contestate per inutilizzabilità, ma la loro esclusione è rilevante in cassazione solo se il ricorrente dimostra che, senza quelle dichiarazioni, verrebbe meno la prova di resistenza (l'unico modo per ottenere l'annullamento per questa ragione).
  • Motivi generici o non sollevati tempestivamente in sede di appello difficilmente possono essere poi accolti in Cassazione: è necessario che le questioni rilevanti siano adeguatamente dedotte nel grado di merito.
  • La Cassazione non esercita un riesame libero delle prove: può intervenire solo per vizi di diritto o per illogicità manifesta e decisiva della motivazione; semplici divergenze di valutazione probatoria non sono sufficienti.
  • Un ricorso ritenuto manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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