Cassazione Penale, Sentenza n. 51076/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e dell'art. 420-bis c.p.p. per presunta violazione del diritto di difesa in primo grado (l'imputato, detenuto per altra causa, sarebbe stato dichiarato assente senza essere tradotto e la domiciliazione presso il difensore non avrebbe assicurato la conoscenza del processo); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini (ipotesi di "inutilizzabilità patologica"); 3) difetto di motivazione sul rifiuto dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e sul mancato riconoscimento della continuazione con altre condanne indicate in appello; 4) travisamento della prova e violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e di una teste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o per questioni non tempestivamente dedotte in sede di appello. Ha ritenuto regolari le notifiche effettuate presso il difensore presso cui l'imputato aveva eletto domicilio; ha rilevato che lo stato di detenzione non risultava dagli atti fino a un certo momento e che, una volta noto, il giudice aveva disposto la traduzione e l'imputato aveva poi rinunciato a comparire. Sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha applicato il criterio di "resistenza": anche escludendo le dichiarazioni contestate, la condanna risultava convalidata da altre fonti di prova (dichiarazioni della vittima e della teste Di Tommaso che identificò l'imputato). Gli altri motivi sono stati considerati generici, reiterativi o non proposti in appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
lettera b), lettera c) e comma terzo
Le censure di legittimità devono essere fondate e, se manifestamente infondate o non proposte in appello, il ricorso è inammissibile; le specifiche lettere sono richiamate per i vizi dedotti.
art. 420-bis cod.proc.pen.
Richiamata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato: la Corte valuta la rilevanza/ammissibilità delle dichiarazioni alla luce delle regole sulla prova e della eventuale inutilizzabilità.
art. 62 n. 4 cod.pen.
La mancata concessione dell'attenuante è stata ritenuta non adeguatamente dedotta in appello e quindi non utilizzabile in cassazione per vizio di formato della doglianza.
art. 616 cod.proc.pen.
Applicato per la statuizione sulle spese e per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamato in relazione alla forma di esposizione dei motivi di ricorso, come sintesi dei motivi dedotti.
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022) Rv. 282806 - 01
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282806 - 01
Precisa che la comunicazione dello stato di detenzione integra un impedimento legittimo a comparire che impone la traduzione dell'imputato; se lo status non è comunicato al giudice, l'imputato può essere legittimamente dichiarato assente dopo regolare citazione.
Orientamenti giurisprudenziali sul 'criterio di resistenza'
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678
Quando si invoca l'inutilizzabilità di una prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sulla prova di resistenza; il giudice d'impugnazione (e la Cassazione) possono escludere una prova senza dichiararla inutilizzabile se ritengono di poterne prescindere ai fini della decisione.
Massime di principio
- La notifica al difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida e può far decorrere gli effetti della citazione anche se l'imputato è assente, salvo che risulti comunicato al giudice lo stato di detenzione che impone la traduzione.
- Se lo stato di detenzione non è risultato dagli atti o non è stato comunicato al giudice, l'imputato può essere dichiarato assente legittimamente; solo la traduzione omessa non contestata tempestivamente determina nullità.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini possono essere contestate per inutilizzabilità, ma la loro esclusione è rilevante in cassazione solo se il ricorrente dimostra che, senza quelle dichiarazioni, verrebbe meno la prova di resistenza (l'unico modo per ottenere l'annullamento per questa ragione).
- Motivi generici o non sollevati tempestivamente in sede di appello difficilmente possono essere poi accolti in Cassazione: è necessario che le questioni rilevanti siano adeguatamente dedotte nel grado di merito.
- La Cassazione non esercita un riesame libero delle prove: può intervenire solo per vizi di diritto o per illogicità manifesta e decisiva della motivazione; semplici divergenze di valutazione probatoria non sono sufficienti.
- Un ricorso ritenuto manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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