Sentenza del 23/05/2017 n. 3690 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Formato p7m - Prova dell'avvenuta notificazione - Inesistenza - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella e dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC. In particolare, l'atto trasmesso era un file PDF anziché un documento in formato p7m munito di firma digitale; inoltre, l'Amministrazione non avrebbe prodotto l'originale dell'intimazione o una copia elettronica della cartella conforme all'originale e attestata da un pubblico ufficiale. È stata altresì contestata la mancata prova della data di consegna e dell'effettiva ricezione della PEC da parte del destinatario.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta nulla. Il solo formato PDF non è stato considerato sufficiente a dimostrare la presenza della firma digitale richiesta, mentre il formato p7m consente di verificare tale sottoscrizione. La nullità è stata inoltre collegata alla mancata produzione dell'originale o di una copia conforme dell'atto e all'assenza di adeguata prova della consegna e della ricezione della PEC. Di conseguenza, la notificazione della cartella e dell'intimazione non è risultata validamente provata.
Massime di principio
- Nelle notificazioni via PEC di atti della riscossione, occorre verificare che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente e che il formato consenta di controllare l'autenticità e l'integrità della firma; secondo il principio riportato, il semplice PDF non è sufficiente quando è richiesto un documento firmato digitalmente in formato p7m.
- L'Amministrazione o l'agente della riscossione deve conservare e produrre in giudizio l'originale dell'atto notificato oppure una copia elettronica la cui conformità all'originale sia validamente attestata da un pubblico ufficiale.
- La prova della notifica non si esaurisce nella dimostrazione dell'invio della PEC: devono risultare anche la data di consegna e l'effettiva ricezione da parte del destinatario, normalmente mediante le ricevute telematiche pertinenti.
- La mancata prova degli elementi essenziali della notificazione può comportarne la nullità, con conseguenze sulla validità dell'intimazione e sugli atti successivi, salvo eventuale sanatoria nei casi previsti dalla legge.
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