Cassazione Penale, Sentenza n. 15609/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione delle garanzie procedurali per il mancato acquisto di atti investigativi richiesti dalla difesa; 2) violazione del divieto di retroattività e illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge n.94/2009 e dalle successive modifiche (d.l. 31/10/2022, n.162 conv. legge n.199/2022) che precluderebbero l'accesso ai benefici penitenziari
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale di Sorveglianza, fondata su sentenze esecutive, informative degli organi investigativi e dichiarazioni di collaboratori, e non ha ravvisato vizio di motivazione grave o carenza istruttoria tale da rendere inaccettabile il giudizio. Sul profilo della retroattività e presunta incostituzionalità, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il regime 41-bis riguarda modalità esecutive della pena e può essere prorogato anche dopo l'espiazione delle pene relative ai reati 4-bis; la questione di costituzionalità delle norme richiamate non è stata ritenuta rilevante nel giudizio.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
comma 2 e commi successivi (più modifiche introdotte da legge 15/7/2009, n.94 e d.l. 30/4/2020, n.28)
Il regime differenziato può sospendere regole ordinarie del trattamento quando sussistono gravi esigenze di ordine e sicurezza e elementi che rendono probabile la sussistenza di collegamenti con associazioni criminali. Per la sua applicazione/proroga non è richiesta certezza probatoria ma una previsione ragionevole sulla base dei dati acquisiti; il controllo giurisdizionale verifica la sussistenza dei presupposti con apprezzamento del materiale probatorio complessivamente raccolto.
art. 4-bis Ordinamento Penitenziario
menzionato nella valutazione della rilevanza per l'applicazione del 41-bis
Individua i reati ostativi; la Corte ha ritenuto che l'applicazione/proroga del 41-bis possa operare anche quando siano state espia te le pene relative ai reati indicati dall'art. 4-bis, non configurando ciò violazione del divieto di retroattività.
art. 25 Cost.
comma 2 (divieto di retroattività della legge penale sfavorevole)
Richiamato nel motivo sul divieto di retroattività; la Corte ha ritenuto non violato il divieto poiché la disciplina del 41-bis incide sulle modalità esecutive della pena e non ne modifica la natura.
art. 27 Cost.
citato dal ricorrente nelle censure
Richiamato in relazione al principio rieducativo della pena; la Corte non ha accolto la dedotta violazione, ritenendo non rilevante in questa sede la questione di costituzionalità sollevata.
art. 6 Convenzione EDU
Richiamato in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie procedurali nel procedimento di reclamo/controllo giurisdizionale esaminato.
d.l. 31/10/2022, n.162 conv. legge 30/12/2022, n.199
modifiche richiamate dal ricorrente
Modifiche che hanno inciso su modalità applicative del 41-bis e accesibilità ai benefici; la Corte ha ritenuto non rilevante per il caso la censura di incostituzionalità sollevata e ha richiamato orientamenti secondo cui tali cambiamenti non violano il divieto di retroattività.
art. 125 e art. 666 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate in ordine al procedimento; la Corte ha ritenuto che il controllo giurisdizionale svolto sia stato conforme ai limiti e alle modalità del reclamo previsto.
Massime di principio
- Il regime 41-bis si fonda su una valutazione prognostica: non è richiesta la prova certa dei collegamenti, ma una ragionevole probabilità sulla base degli elementi acquisiti (sentenze, informative, collaboratori).
- Il Tribunale di Sorveglianza, in sede di reclamo contro la proroga 41-bis, esercita un controllo sostanziale sulla sussistenza dei presupposti e può valutare l'istruttoria nel suo complesso; tuttavia non è obbligato ad acquisire ogni singolo atto investigativo richiesto dalla difesa se ritiene sufficienti gli atti già acquisiti o se la difesa non indica specificamente quale contenuto favorevole si trarrebbe dagli atti mancanti.
- La semplice decorrenza del tempo non esclude automaticamente la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione; occorre valutare profilo personale, ruolo nell'associazione, operatività del clan, provvedimenti recenti e comportamenti inframurari.
- Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'applicazione o proroga del 41-bis concerne modalità esecutive della pena e può essere disposta anche dopo l'espiazione delle pene relative ai reati 4-bis senza violare il divieto di retroattività; le questioni di costituzionalità delle norme devono essere valutate secondo le specifiche condizioni di rilevanza e non sono automaticamente decisive nel giudizio di legittimità.
- La difesa che richiede acquisizione di atti investigativi deve indicare in modo concreto e specifico quale prova favorevole si intende trarre da quegli atti; l'assenza di tale indicazione riduce la forza della censura per carenza istruttoria.
- Il controllo in Cassazione è limitato ai profili di violazione di legge o mancanza della motivazione minima: decisioni ben motivate sul piano logico-giuridico sono difficilmente annullabili per ragioni di merito.
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