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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Campobasso n. 75 del 27/01/2021, reso nel giudizio n. 80/21 R.G..

Giustizia amministrativa202500287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 75 del 27 gennaio 2021, definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale ordinario aveva ingiunto all'Unione dei Comuni il pagamento di € 18.870,00, oltre interessi e spese processuali. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato all'amministrazione, senza che il pagamento fosse effettuato, anche dopo la notifica dell'atto di precetto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora, il pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione. L'amministrazione non si è costituita. La domanda risarcitoria è stata formulata senza specificare né quantificare i danni. Quanto agli interessi, il decreto ingiuntivo già riconosceva quelli sul capitale secondo la domanda proposta in sede civile, mentre non riconosceva interessi sulle somme liquidate per spese processuali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'ottemperanza e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'Unione e le ha ordinato di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la sorte capitale di € 18.870,00, gli interessi già riconosciuti nel decreto ingiuntivo e le spese e competenze indicate nel titolo. Ha inoltre riconosciuto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., gli interessi legali compensativi sulle spese processuali liquidate dal giudice civile, decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto, poiché il titolo non ne stabiliva la decorrenza. Ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione perché generica e non provata; ha escluso un'ulteriore rivalutazione monetaria, non essendo stato provato un maggior danno rispetto a quello compensato dagli interessi legali. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, o un suo delegato, attivabile su istanza della creditrice qualora l'amministrazione non adempia nel termine assegnato. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., riservando una possibile successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Unione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Le disposizioni del presente Titolo si applicano per conseguire l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi ... alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

    Consente di chiedere nel giudizio di ottemperanza il risarcimento dei danni e il pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ma la domanda risarcitoria deve essere specifica e provata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata allo stato, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a fronteggiare l'eventuale perdurante inadempimento, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l'azione esecutiva e per l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 647 c.p.c.

    La definitività dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo attribuisce al titolo efficacia assimilabile al giudicato ai fini dell'azione di ottemperanza.

  • art. 2043 c.c.

    L'azione risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato è ricondotta allo schema della responsabilità da fatto illecito.

  • art. 2697 c.c.

    Chi chiede il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa l'esistenza e l'entità del danno.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. costituisce un titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, assegnare un termine ultimativo e nominare sin dall'origine un commissario ad acta destinato ad attivarsi, su istanza dell'avente diritto, in caso di persistente inadempimento.
  • La domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, proposta ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., è soggetta all'onere di allegazione e prova: una richiesta generica e non quantificata deve essere respinta.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce già gli interessi sulla sorte capitale, il giudice dell'ottemperanza non deve duplicare tale statuizione; può invece riconoscere gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato sulle voci, come le spese processuali, per le quali il titolo non abbia previsto interessi o la relativa decorrenza.
  • La rivalutazione monetaria di un debito pecuniario non è riconoscibile in assenza della prova di un maggior danno rispetto a quello compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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