Sentenza del 23/11/2016 n. 23836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
V.L. ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2000, pari a circa 9.170 euro, sostenendo di esercitare la professione senza autonoma organizzazione. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale, ha impugnato la sentenza in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e l'insufficiente motivazione. In particolare, ha contestato l'affermazione secondo cui sarebbero sufficienti strumenti organizzativi anche minimi, come uno studio attrezzato, un software o una persona di segreteria, per assoggettare il professionista all'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la tesi della Commissione regionale secondo cui la presenza di strumenti organizzativi minimi sarebbe automaticamente sufficiente per applicare l'IRAP. Ha precisato che l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque assorbito. Le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
Per i professionisti, l'imposta non è dovuta per il solo fatto dell'esercizio abituale dell'attività, ma occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del momento di sintesi richiesto per le censure relative alla motivazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009
Sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'accertamento deve essere concreto e riferito alla situazione del singolo professionista. L'utilizzo di strumenti minimi normalmente necessari all'attività non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
Massime di principio
- Per un professionista, la semplice disponibilità di uno studio, di strumenti informatici o di beni strumentali ordinari non prova da sola l'esistenza di autonoma organizzazione.
- L'IRAP può essere dovuta quando il professionista utilizza una struttura eccedente il minimo normalmente necessario oppure si avvale stabilmente e non occasionalmente di personale o collaboratori.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando dimensioni, valore e funzione dei beni strumentali, nonché il ruolo e la continuità del lavoro altrui.
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare l'assenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente perché le risorse impiegate dal professionista siano eccedenti il minimo indispensabile; non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di strumenti organizzativi minimi.
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