Cassazione Penale, Ordinanza n. 13658/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 settembre 2024. Dall'ordinanza emerge che l'unico motivo dedotto atteneva al trattamento punitivo, cioè alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che tale censura fosse inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Non emergono dal testo altri profili di doglianza né il reato contestato in origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000. Il provvedimento riguarda solo l'ammissibilità del ricorso e il trattamento sanzionatorio delle conseguenze processuali dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non ascrivibile a mancanza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e non manifestamente illogico.
Come è indicizzato
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