Cassazione Penale, Ordinanza n. 18319/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di condanna resa dalla Corte di appello. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, concerne il reato di evasione ex art. 385 c.p. I motivi di ricorso investivano: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la ritenuta recidiva; il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indicato come titolo del reato per il quale vi era stata condanna in appello: evasione.
Richiamato indirettamente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento era oggetto di doglianza; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato indirettamente per la recidiva contestata/ritenuta e censurata nel ricorso; anche su questo punto la censura è dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese in modo adeguato dai giudici di merito, senza apportare argomenti nuovi o specificamente critici.
- È inammissibile il motivo che non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti generico rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio devono essere sviluppate con critica specifica alla motivazione di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna dell’imputato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto processuale della declaratoria.
Come è indicizzato
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