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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07276/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Milano aveva rigettato il suo ricorso ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 contro un decreto prefettizio di espulsione. Deduceva un unico motivo: nullità del provvedimento del Giudice di Pace per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato la disciplina dei legami familiari rilevanti ai fini dell'espulsione, in particolare il comma 2-bis dell'art. 13 T.U.I., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, dell'art. 8 CEDU e della direttiva 2008/115/CE. In fatto, rappresentava di essersi trasferito in Italia nel 2017 presso una zia naturalizzata italiana, dopo essere rimasto orfano di madre e aver subito minacce da pandillas nel Paese d'origine; sosteneva di avere nel Paese d'origine solo una sorella non residente nella stessa città e altri familiari negli Stati Uniti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il Giudice di Pace aveva comunque motivato, sia pure sinteticamente, evidenziando che in Italia il ricorrente aveva solo una zia naturalizzata italiana, parente di terzo grado, non contemplata tra i familiari rilevanti ai fini dell'inespellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998, mentre il padre e due sorelle risiedevano negli Stati Uniti e un'altra sorella in Salvador. La motivazione, secondo la Corte, era sufficiente a far comprendere il nucleo decisorio e la ragione del rigetto. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici idonei a dimostrare una reale situazione familiare tutelabile, come convivenza o assistenza, trattandosi peraltro di una parente lontana. Per questo il ricorso è stato respinto, senza spese per la mancata costituzione del Prefetto, e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per essere il processo esente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998

    ricorso ex art. 13, comma 8

    costituisce il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di espulsione prefettizio.

  • art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 286/1998

    nell'adottare il provvedimento di espulsione ... si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari

    invocato dal ricorrente per chiedere una valutazione concreta dei legami familiari; la Corte non nega in astratto l'esigenza di considerazione, ma ritiene che nel caso concreto il giudice di merito abbia motivato adeguatamente escludendo la rilevanza del legame dedotto.

  • art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998

    non prevista ai fini dell'inespellibilità

    l'elenco dei familiari rilevanti ai fini dell'inespellibilità è richiamato per escludere che una zia naturalizzata, parente di terzo grado, integri di per sé una situazione ostativa all'espulsione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    la Corte afferma che la motivazione, pur sintetica, è sufficiente se consente di individuare il nucleo della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità del provvedimento impugnato

    il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente non ricorre quando la decisione contiene gli elementi essenziali della ratio decidendi.

  • art. 8 CEDU

    diritto all'unità familiare

    richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo; la Corte non sviluppa una specifica applicazione autonoma, ma conferma la centralità della valutazione concreta dei vincoli familiari.

  • Direttiva 2008/115/CE

    richiamata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutazione caso per caso nell'adozione della misura espulsiva.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    non applicato perché dagli atti il processo risultava esente.

Massime di principio

  • La motivazione è sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c., quando sia anche sintetica ma renda comprensibile il nucleo logico della decisione e i presupposti fattuali e giuridici della statuizione.
  • Nel giudizio contro il provvedimento di espulsione dello straniero, la dedotta incidenza dei legami familiari deve essere supportata da allegazioni specifiche e concrete; non basta invocare in astratto il diritto all'unità familiare.
  • Ai fini dell'inespellibilità o della particolare tutela in materia di espulsione, assume rilievo la nozione di famiglia nucleare e non ogni rapporto di parentela, specie se lontano e non accompagnato da convivenza o assistenza.
  • Il vizio di nullità per motivazione apparente non sussiste quando il giudice di merito richiama espressamente la disposizione applicata e individua gli elementi di fatto decisivi posti a base del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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