Sentenza del 28/09/2018 n. 23505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato gli avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 1999-2003 e la conseguente cartella di pagamento. Ha sostenuto, in particolare, che la scrittura privata autenticata relativa all’acquisto di un credito IVA non avesse l’efficacia probatoria propria di un atto pubblico; che l’acquisto del credito, pari a 222.372,45 euro, non costituisse un elemento certo e preciso di capacità contributiva, trattandosi di un credito incerto e non recuperato; e che non fosse stata dimostrata la riferibilità del pagamento all’anno 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte ha corretto la motivazione del giudice d’appello, precisando che l’autenticazione della sottoscrizione garantisce la certezza della provenienza e della data, ma non rende incontestabile il contenuto della dichiarazione. Tuttavia, ha ritenuto legittimo l’accertamento perché la cessione onerosa di un credito IVA di rilevante importo costituiva una presunzione di maggiore capacità contributiva e il contribuente non aveva fornito una prova contraria idonea. La motivazione della sentenza di merito è stata considerata sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
Articolo 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico del reddito complessivo mediante elementi indicativi di capacità contributiva
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di presumere un maggior reddito sulla base di spese o incrementi patrimoniali, purché il contribuente possa fornire la prova contraria. L’acquisto oneroso di un credito IVA di importo significativo può costituire un elemento presuntivo di capacità contributiva.
Articolo 2700 del codice civile
L’efficacia privilegiata dell’atto pubblico riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e la provenienza delle dichiarazioni, ma non impedisce di contestare la veridicità o la portata intrinseca del contenuto dichiarativo.
Articolo 2697 del codice civile
Chi intende superare la presunzione di maggiore reddito deve fornire elementi probatori concreti e coerenti sulla reale provenienza delle somme, sull’effettività dell’operazione e sull’assenza di una disponibilità patrimoniale corrispondente.
Articolo 360, primo comma, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile
In cassazione possono essere denunciati la violazione o falsa applicazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. Non è però sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove o il risultato dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Massime di principio
- L’acquisto di beni, diritti o crediti di valore rilevante può essere utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come indice presuntivo di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.
- L’autenticazione della firma di una scrittura privata non rende intangibile il contenuto economico della dichiarazione: il contribuente può contestarlo, ma deve fornire una prova contraria concreta, documentata e coerente.
- Per superare un accertamento sintetico non basta affermare che l’operazione fosse anomala, simulata o economicamente irrazionale; occorre dimostrare con documenti attendibili l’assenza della disponibilità finanziaria o la diversa origine delle somme.
- La prova contraria deve spiegare in modo coerente sia la provenienza del denaro sia l’effettivo pagamento e la sua riferibilità temporale all’anno contestato.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito delle prove: se la motivazione del giudice tributario è logica, sufficiente e considera gli elementi principali, la diversa interpretazione proposta dal contribuente non è sufficiente per ottenere la cassazione della sentenza.
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