Sentenza n. 10904/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio datato 09.04.2026 e notificato a mani il 05.05.2026 dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, Prot. n. 4227-P e Codice Pratica n. 20250027446.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano in possesso di un diploma conseguito nel 2024 e ammesso per l’anno accademico 2025/2026 a un corso di laurea in lingua inglese in Biotechnology presso l’Università degli studi di Teramo, aveva chiesto il rilascio di un visto per motivi di studio, documentando l’ammissione al corso, la disponibilità di risorse economiche della madre, avvocato operante in Pakistan, e l’intenzione di rientrare nel Paese d’origine al termine degli studi. L’Ambasciata aveva negato il visto ritenendo non sufficientemente provata l’intenzione di lasciare l’Italia alla scadenza del titolo. Il ricorrente ha dedotto, con un’unica censura, la violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, dell’art. 3 l. 241/1990, del D.I. 850/2011 e della direttiva (UE) 2016/801, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse trascurato una pluralità di elementi favorevoli: genuinità dell’intento di studio, adeguate garanzie economiche, solidi legami familiari ed economici con il Pakistan e dichiarata volontà di rientro. L’Ambasciata aveva valorizzato essenzialmente il periodo intercorso tra il diploma e la domanda di immatricolazione, pari a circa un anno, e la risalenza del certificato di stato di famiglia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la relazione illustrativa dell’Ambasciata, pur depositata oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., avesse consentito di acquisire gli elementi istruttori necessari per decidere nel merito. Dalla relazione risultava che la madre svolgesse effettivamente attività legale in Pakistan e disponesse di risorse finanziarie superiori a tre milioni di rupie pakistane; inoltre erano state acquisite le dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti. Tali elementi, tuttavia, non risultavano essere stati adeguatamente valutati dall’amministrazione ai fini dell’affidabilità economica dello sponsor e della solidità dei legami familiari. Il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione del rischio migratorio, ma ha precisato che il diniego deve fondarsi su elementi obiettivi, idonei a indicare una ragionevole possibilità di abuso del visto, e non su una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente. Nel caso concreto, il periodo di circa un anno tra il diploma e la domanda di immatricolazione e la risalenza del certificato di stato di famiglia non erano sufficienti, isolatamente considerati, a fondare una prognosi negativa, soprattutto a fronte degli elementi documentali favorevoli. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria e una motivazione più approfondite, eventualmente anche mediante il colloquio consolare previsto dal D.M. 850/2011, per verificare concretamente il rischio di mancato rientro. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto dei criteri indicati dal TAR. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
La valutazione amministrativa del rischio migratorio nel rilascio del visto è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su elementi obiettivi e su una valutazione concreta e non meramente ipotetica delle possibilità di abuso del titolo.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve essere adeguatamente motivato, dando conto degli elementi istruttori rilevanti e delle ragioni per cui quelli favorevoli al richiedente non risultano idonei a escludere il rischio migratorio.
art. 4 D.M. 11 maggio 2011, n. 850
Il colloquio consolare, pur non essendo obbligatorio, costituisce uno strumento istruttorio funzionale ad assicurare un concreto contraddittorio con l’interessato, soprattutto nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il deposito tardivo della relazione dell’amministrazione non impedisce la decisione quando, in concreto, il giudice disponga comunque di tutti gli elementi necessari per la piena conoscenza dei fatti.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione del rischio migratorio non esclude l’obbligo di fondare il diniego su elementi obiettivi, concretamente indicativi di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non su mere congetture circa le intenzioni del richiedente.
- La motivazione del diniego di visto deve confrontarsi con tutti gli elementi istruttori rilevanti, inclusi l’ammissione a un corso di studi, la disponibilità di risorse economiche, l’affidabilità dello sponsor e i legami familiari ed economici con il Paese d’origine; la loro omissione può integrare difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
- Quando emergono plurimi elementi favorevoli all’effettivo intento di studio e al successivo rientro del richiedente, l’amministrazione deve svolgere un approfondimento istruttorio e motivazionale proporzionato, potendo avvalersi anche del colloquio consolare previsto dalla disciplina sui visti, sebbene tale colloquio non sia obbligatorio.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti di rilascio dei visti non elimina ogni esigenza di interlocuzione con l’interessato: il colloquio consolare può costituire lo strumento per realizzare un concreto contraddittorio istruttorio, particolarmente necessario quando l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale.
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