Circolare n. 27/E del 13/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi su quesiti emersi in occasione di un convegno dedicato al Catasto. I temi spaziano dalle categorie catastali di fabbricati collabenti, fabbricati in corso di costruzione, impianti di telefonia mobile, eolici e fotovoltaici, fino ai processi di revisione della rendita, agli impianti di risalita e all’unione di fatto ai fini fiscali. Sono inoltre trattati vari profili fiscali relativi a locazioni, compravendite, agevolazioni prima casa, trasferimenti in ambito giudiziario, leasing abitativo e detrazioni per ristrutturazioni, bonus mobili e beni significativi.
Chiarimenti interpretativi su temi catastali, locazioni, compravendite, leasing abitativo e detrazioni fiscali
Chiarimenti interpretativi su temi catastali, locazioni, compravendite e agevolazioni fiscali
La circolare raccoglie risposte a quesiti interpretativi su materie catastali e fiscali, fornendo indicazioni operative su classificazione, rendita e adempimenti. Le precisazioni incidono anche su locazioni, compravendite agevolate, leasing abitativo e detrazioni collegate agli interventi edilizi.
Tematiche catastali
Per i fabbricati collabenti, la categoria F/2 è attribuibile solo a costruzioni in notevole degrado, prive di rendita, quando non siano censibili in un’altra categoria e risultino comunque individuabili o perimetrabili. La circolare chiarisce che ciò può valere sia per un’abitazione con strutture perimetrali ancora sostanzialmente integre ma priva della copertura, sia per un fabbricato produttivo con struttura portante integra ma senza tetto, se lo stato di fatto non consente un diverso censimento.
Per i fabbricati in corso di costruzione o definizione censiti nelle categorie F/3 e F/4, il Comune può sempre segnalare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate situazioni impropriamente classificate. Le segnalazioni possono essere generiche, ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, oppure basate su elementi concreti di incoerenza dei classamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004.
In tema di telefonia mobile, dal 1° luglio 2016 non devono concorrere alla rendita catastale gli elementi di rete e le infrastrutture indicati dall’art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, come tubature, cavidotti, pozzetti, centraline, antenne, tralicci, pali e analoghe opere funzionali alla rete. Per gli impianti eolici, invece, le torri di sostegno degli aerogeneratori sono considerate vere e proprie costruzioni; pertanto, ai fini della stima diretta della rendita devono essere compresi il suolo, le torri e le fondazioni, i locali tecnici e le sistemazioni interne al perimetro dell’unità immobiliare, dal 1° gennaio 2016.
Con riferimento ai processi di revisione del classamento ex comma 335, la circolare ribadisce che la revisione avviene nelle microzone in cui si riscontri un anomalo scostamento tra valori medi di mercato e valori medi catastali. Gli Uffici possono correggere il classamento quando quello originario sia inappropriato rispetto a unità analoghe, utilizzando i criteri comparativi previsti dal DPR n. 1142 del 1949 e dal DL n. 70 del 1988; ove necessario, possono anche integrare il quadro tariffario per tipologie o classi originariamente non previste.
Per i cosiddetti "imbullonati" e, in particolare, per gli impianti fotovoltaici, la circolare precisa che la rideterminazione della rendita può escludere macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Nel caso del fotovoltaico, restano esclusi dalla stima, in linea generale, pannelli e inverter non integrati nella struttura; sono invece considerati i componenti immobiliari rilevanti, quali suolo, coperture, locali tecnici, fondazioni, recinzioni e viabilità interna. Non vi è obbligo di autonomo accatastamento per gli impianti fotovoltaici su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati ordinari; per quelli pertinenziali di immobili censiti nei gruppi D ed E, dal 1° gennaio 2016 sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione quando le componenti immobiliari rilevanti incrementano il valore capitale dell’impianto di almeno il 15%.
Per gli impianti di risalita, la circolare chiarisce che la riforma del 2016 ha innovato solo i criteri di stima catastale, non la categoria di censimento. Continuano quindi a essere classificati in D/8 quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale, connessa a finalità ricreative, sportive o turistico-escursionistiche. Ai fini della rendita non si considerano più funi, carrelli, sospensioni, cabine e motori, mentre restano rilevanti suolo, stazioni di valle e di monte e le costruzioni civili strutturalmente connesse.
Sul tema dell’accatastamento unico e dell’unione di fatto ai fini fiscali, viene ribadito che non è di norma possibile fondere unità immobiliari contigue quando ciascuna conservi autonomia funzionale e reddituale, indipendentemente dalla titolarità. Se tale autonomia viene meno per effetto di interventi edilizi, pur restando preclusa la fusione in un’unica unità in presenza di distinta titolarità, l’unione di fatto può essere evidenziata mediante due distinte dichiarazioni di variazione, con causale "Altre", descrizione specifica, annotazione relativa alla porzione di u.i.u. unita di fatto, rappresentazione grafica dell’intero immobile e attribuzione della rendita a ciascuna porzione in proporzione alla consistenza.
Contratti di locazione
La circolare precisa che la modifica dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, ha natura civilistica e non ha modificato le regole fiscali dettate dal TUR. Restano quindi obbligati alla registrazione del contratto e al pagamento dell’imposta, in via solidale, il locatore e il conduttore per le scritture private non autenticate; l’obbligo si estende anche all’agente immobiliare quando il contratto sia concluso per effetto della sua attività. La registrazione deve avvenire entro i termini previsti e, in caso di omessa o tardiva registrazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni del TUR, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti.
Quanto alla proroga tacita del contratto, essa deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita. La comunicazione va effettuata con il modello RLI, trasmissibile telematicamente tramite software RLI o RLI-web, oppure presentabile presso l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato. In caso di tardivo versamento dell’imposta di registro si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, riducibile secondo le regole ordinarie, con possibilità di ravvedimento.
Compravendite e agevolazioni "prima casa"
Con riferimento alla disciplina della "prima casa", la circolare conferma che la nuova previsione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 consente il mantenimento dell’agevolazione solo a chi acquisti un nuovo immobile essendo già proprietario di un bene precedentemente acquistato con i medesimi benefici, a condizione di alienare il preposseduto entro un anno. Non può invece fruire dell’agevolazione chi possiede nel medesimo Comune un’altra abitazione acquistata senza i benefici prima casa, perché resta ostativa la condizione della Nota II-bis che richiede di non possedere, nel Comune, altra casa di abitazione acquistata con o senza agevolazioni a seconda dei casi previsti.
Se l’immobile preposseduto non viene alienato entro il termine annuale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita sul nuovo acquisto; in tal caso sono dovute l’imposta ordinaria, gli interessi e la sanzione del 30%, salva la possibilità di ravvedimento. Prima della scadenza del termine, il contribuente può presentare istanza all’Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto per revocare l’impegno assunto e ottenere la riliquidazione dell’imposta e degli interessi.
Per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie, il decreto legge n. 18 del 2016 prevede imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna se l’acquirente dichiara di trasferire il bene entro due anni. Se tale condizione non è rispettata, diventano dovute le imposte in misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora. Anche in questo caso, prima della scadenza del biennio il contribuente può chiedere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria; se la decadenza si è già verificata, può ricorrere al ravvedimento operoso, con termini calcolati dal giorno in cui matura la decadenza.
La circolare affronta anche la deduzione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni da dare in locazione per 8 anni, chiarendo che il beneficio previsto dall’art. 21 del DL n. 133 del 2014 si applica alle abitazioni di nuova costruzione in classe energetica A o B, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero oggetto di interventi di recupero incisivo. Non rileva la qualifica del soggetto cedente: il beneficio spetta a prescindere dal fatto che il venditore sia impresa di costruzione, ristrutturazione o cooperativa edilizia. Quanto alla durata della locazione, il requisito degli 8 anni può essere soddisfatto anche mediante proroghe previste dalla legge o concordate tra le parti, purché l’efficacia complessiva del contratto raggiunga tale durata.
Leasing abitativo
Per il leasing abitativo, la circolare chiarisce che la detrazione IRPEF del 19% sui canoni e sul prezzo di riscatto spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro. Tale limite reddituale non deve essere mantenuto per l’intera durata del contratto: la verifica si effettua al momento della stipula, assumendo il reddito complessivo definito dall’art. 8 del TUIR.
Anche il requisito anagrafico va verificato alla stipula. Se alla data di stipula il contribuente non ha compiuto 35 anni, la detrazione è riconosciuta fino a un massimo di 8.000 euro annui per canoni e oneri accessori e fino a 20.000 euro per il prezzo di riscatto. Se ha già compiuto 35 anni o li compie alla data della stipula, i limiti si riducono alla metà: 4.000 euro per canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.
Quanto agli oneri accessori, la detrazione spetta sui canoni e sui relativi oneri accessori pattuiti nel contratto e effettivamente pagati, purché attestati dall’ente concedente. Non sono detraibili i premi di assicurazione sugli immobili né gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dal concedente e ribaltati sull’utilizzatore; rientrano invece i costi di stipula del contratto di leasing.
Detrazioni su ristrutturazioni, bonus mobili e beni significativi
Sul bonus mobili, la circolare ribadisce che il beneficio spetta anche quando il presupposto è costituito da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, purché l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro sei mesi dal termine dei lavori. Viene quindi confermato che tale fattispecie è ricompresa tra gli interventi idonei a legittimare la detrazione per l’arredo.
In materia di beni significativi, la circolare riafferma l’orientamento secondo cui la disciplina riguarda le prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali e non trova applicazione nei rapporti tra soggetti passivi IVA. Non si tratta quindi di un mutamento interpretativo, ma di un chiarimento coerente con i precedenti di prassi, che conferma l’inapplicabilità della disciplina nei casi previsti dall’art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del DPR n. 633 del 1972.
Punti principali
Fabbricati collabenti e fabbricati in corso di costruzione/definizione
La categoria F/2 è ammissibile per immobili in grave degrado, privi di rendita, quando non siano censibili in altra categoria e siano comunque individuabili e perimetrabili. Può quindi essere attribuita sia a un’abitazione priva della copertura ma ancora identificabile, sia a un fabbricato produttivo con struttura integra ma senza tetto, se non iscrivibile in altra categoria. Per le categorie F/3 e F/4, il Comune può sempre segnalare all’Agenzia delle Entrate situazioni impropriamente censite, sia con la procedura generale di cui alla legge n. 662/1996, sia con la segnalazione motivata ex legge n. 311/2004.
Telefonia mobile, impianti eolici e rendita catastale
Per le infrastrutture di telefonia mobile, dal 1° luglio 2016 non devono essere considerate nella rendita catastale le opere e gli elementi di rete indicati dall’art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, come tubature, cavidotti, piloni, antenne e tralicci. Per gli impianti eolici, invece, le torri di sostegno degli aerogeneratori sono qualificate come costruzioni e devono essere incluse nella stima diretta della rendita; dal 1° gennaio 2016 rilevano quindi suolo, torri e fondazioni, locali tecnici e sistemazioni interne al perimetro dell’unità immobiliare.
Revisione della rendita catastale e processi ex comma 335
La revisione dei classamenti nelle microzone avviene quando vi sia uno scostamento anomalo tra valori di mercato e valori catastali. Gli Uffici effettuano verifiche generalizzate e possono modificare il classamento quando quello originario risulti inappropriato rispetto a unità analoghe, usando i criteri comparativi previsti dal DPR n. 1142/1949 e dal DL n. 70/1988. Se necessario, gli Uffici possono anche integrare il quadro tariffario per includere tipologie edilizie, destinazioni d’uso o classi non previste originariamente.
Impianti fotovoltaici e rendita autonoma degli "imbullonati"
La disciplina della legge di Stabilità 2016 consente di escludere dalla stima catastale macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo. Per gli impianti fotovoltaici vanno esclusi, in linea generale, inverter e pannelli non integrati nella struttura; restano invece rilevanti i componenti immobiliari come suolo, coperture, locali tecnici e pertinenze interne al perimetro. Non sussiste l’obbligo di accatastamento autonomo per gli impianti fotovoltaici su edifici o aree di pertinenza di fabbricati ordinari, mentre per quelli pertinenziali di immobili D ed E vi è obbligo di variazione quando tali componenti incrementano il valore capitale del 15%.
Impianti di risalita e classificazione catastale
La riforma del 2016 ha inciso solo sui criteri di stima, non sulla classificazione catastale degli impianti di risalita. Rimane quindi ferma la censizione nella categoria D/8 quando gli impianti hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale, connessa ad attività ricreative, sportive o turistico-escursionistiche. Ai fini della rendita, non concorrono più funi, carrelli, sospensioni, cabine e motori, mentre restano rilevanti suolo, stazioni di valle e di monte e costruzioni civili connesse.
Unione di fatto ai fini fiscali e accatastamento unico
In presenza di unità immobiliari contigue ma autonomamente accatastate e con distinta titolarità, non è di norma ammissibile la fusione in un’unica unità se ciascuna conserva autonomia funzionale e reddituale. Se tale autonomia viene meno per effetto di interventi edilizi, è possibile rappresentare l’unione di fatto ai soli fini fiscali mediante due distinte dichiarazioni di variazione Docfa, con apposita causale, annotazioni specifiche, rappresentazione grafica dell’intero immobile e attribuzione della rendita a ciascuna porzione in base alla relativa consistenza.
Locazioni: registrazione, solidarietà e proroga tacita
La modifica civilistica dell’art. 13 della legge n. 431/1998 non ha inciso sulle regole fiscali della registrazione dei contratti di locazione. Restano obbligati alla registrazione e al pagamento dell’imposta, in via solidale, locatore e conduttore per le scritture private non autenticate; l’obbligo grava anche sull’agente immobiliare se il contratto è concluso per effetto della sua attività. In caso di omessa o tardiva registrazione continua ad applicarsi la sanzione prevista dal TUR, con possibilità di ravvedimento. La proroga tacita va comunicata entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza del contratto, usando il modello RLI, tramite canali telematici o presso l’ufficio competente.
Agevolazioni "prima casa" e mancata alienazione dell’immobile preposseduto
La nuova disciplina consente l’agevolazione solo a chi sia già proprietario di un immobile acquistato con i benefici prima casa e lo alieni entro un anno dal nuovo acquisto. Non ne beneficia invece chi possiede un’altra abitazione nello stesso Comune acquistata senza agevolazioni, poiché resta insoddisfatta la condizione della Nota II-bis. Se l’alienazione non avviene entro il termine, si verifica la decadenza con imposta ordinaria, interessi e sanzione del 30%, salvo ravvedimento operoso; prima della scadenza il contribuente può presentare istanza di revoca dell’impegno e ottenere la riliquidazione.
Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie
Per gli atti di trasferimento emessi nell’ambito di espropriazioni immobiliari o vendite fallimentari, l’imposta è fissa a 200 euro ciascuna se l’acquirente dichiara di trasferire il bene entro due anni. Se la condizione non è rispettata, si applicano imposte ordinarie, sanzione del 30% e interessi. Anche qui, prima della scadenza del biennio, il contribuente può chiedere la riliquidazione in misura ordinaria; dopo la scadenza può accedere al ravvedimento operoso, con i termini decorrenti dal giorno della decadenza.
Deduzione per locazione di abitazioni e durata del contratto
La deduzione del 20% per acquisto o costruzione di abitazioni da destinare a locazione per 8 anni si applica alle abitazioni di nuova costruzione in classe energetica A o B, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione o oggetto di specifici interventi di recupero, senza vincoli sulla qualifica del cedente. Il requisito degli otto anni può essere soddisfatto anche tramite proroghe previste dalla legge o concordate tra le parti, non solo con una durata iniziale espressa di otto anni, purché restino rispettati gli altri requisiti dell’agevolazione.
Leasing abitativo: requisiti anagrafici, reddituali e oneri accessori
La detrazione IRPEF del 19% sui canoni di leasing abitativo e sul prezzo di riscatto spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro; tale soglia va verificata al momento della stipula e non per tutta la durata del contratto. Anche il requisito anagrafico dei 35 anni rileva solo alla stipula: sotto i 35 anni spettano limiti di spesa più elevati, sopra tale età o se i 35 anni sono compiuti alla stipula i limiti si riducono alla metà. Sono detraibili i canoni e i relativi oneri accessori pattuiti e pagati, compresi i costi di stipula, mentre non lo sono i premi assicurativi e i costi di intermediazione ribaltati dall’ente concedente.
Bonus mobili e beni significativi
Il bonus mobili spetta anche quando l’acquisto dell’abitazione deriva da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, purché l’alienazione o assegnazione avvenga entro sei mesi dalla fine dei lavori. In materia IVA, la disciplina dei beni significativi è riservata alle prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali e non si applica ai rapporti tra soggetti passivi d’imposta; la circolare conferma questo orientamento senza configurare un mutamento interpretativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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