Cassazione Penale, Ordinanza n. 34012/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito di condanna. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. I ricorrenti hanno censurato, da un lato, la motivazione sulla responsabilità penale ritenendola erronea o insufficiente; dall'altro, uno dei ricorrenti ha dedotto l'inidoneità della condotta a integrare il reato e la mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 2 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi erano formulati in modo generico, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta logica e coerente, e che le doglianze non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito la tenuta motivazionale
art. 62 n. 2 c.p.
attenuante comune invocata da uno dei ricorrenti, ma non riconosciuta per genericità della censura
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso che si limiti a censure generiche sulla responsabilità o sulla qualificazione della condotta è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'insussistenza del reato deve misurarsi con il percorso argomentativo del giudice di merito; una motivazione di appello logica e coerente non può essere superata da mere affermazioni apodittiche.
- La richiesta di un'attenuante comune deve essere sorretta da doglianze puntuali sulla sua ricorrenza concreta; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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