Cassazione Penale, Ordinanza n. 15796/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito non viene riformata e resta ferma la condanna pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bari. Nel ricorso ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 e 192 c.p.p., nonché degli artt. 313-bis, 133 e 62-bis c.p. Tuttavia la Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché riproducevano sostanzialmente i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Le censure miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dai giudici di merito, attività preclusa alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la censura è solo reiterativa e non specificamente argomentata in cassazione.
art. 535 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché si risolve in una mera riproposizione delle doglianze di merito.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.
art. 313-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; dal testo non è possibile individuare il contenuto della contestazione concreta, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene meramente riproduttiva di motivi già respinti.
art. 62-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente; la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto non dedotta con autonomia critica rispetto al giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la ricostruzione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito.
- Le doglianze che denunciano vizi di motivazione o violazioni di legge devono contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; in difetto, sono soltanto apparenti e non consentite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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