Sentenza del 09/07/2015 n. 6291 - Comm. Trib. Prov. Milano
Diritto alla compensazione dei crediti tributari - Crediti acquistati in sede di concordato fallimentare - Obbligo di procedere con distinta domanda di rimborso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o la limitazione dell'utilizzo in compensazione di crediti fiscali legittimamente acquistati durante una procedura concorsuale. La questione riguardava, in particolare, se il cessionario fosse obbligato a presentare una distinta domanda di rimborso invece di utilizzare i crediti secondo le ordinarie regole della compensazione tributaria.
La decisione
La decisione ha riconosciuto il diritto del contribuente a utilizzare in compensazione i crediti tributari acquistati nel corso del concordato fallimentare. In assenza di una specifica disposizione legislativa che imponga una procedura diversa, l'Amministrazione non può negare la compensazione né imporre la presentazione di una distinta domanda di rimborso. I crediti, se legittimamente acquisiti, possono quindi essere utilizzati secondo le regole ordinarie.
Massime di principio
- In assenza di una norma speciale che preveda una procedura obbligatoria di rimborso, un credito tributario legittimamente acquisito può essere utilizzato in compensazione secondo la disciplina ordinaria.
- L'acquisto del credito nell'ambito di una procedura concorsuale non ne esclude automaticamente l'utilizzabilità in compensazione da parte del cessionario.
- L'Amministrazione finanziaria non può introdurre, per via interpretativa o amministrativa, adempimenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
- Chi intende compensare crediti acquistati in una procedura concorsuale deve comunque verificare la validità del credito, la sua corretta documentazione, la cedibilità e il rispetto dei limiti e degli adempimenti ordinari previsti dalla normativa tributaria.
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