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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18603/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (ex art. 671 c.p.p.) tra due sentenze del Pretore di Roma e una successiva sentenza della Corte d'appello; la ricorrente deduceva inoltre la violazione di norme processuali e penali (art. 673 c.p.p., artt. 163 e 164 c.p., art. 606 c.p.p.) e lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p. a seguito dell'abrogazione del reato di cui all'art. 485 c.p. (d.lgs. n.7/2016).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di rideterminazione della pena ex art. 188 disp. att. c.p.p. a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p., rinviando al Tribunale di Velletri per nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riguardava profili non oggetto dell'originaria istanza avanti al giudice dell'esecuzione (cioè questioni proposte per la prima volta in Cassazione).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione ha esaminato la richiesta ma ha ritenuto mancanti gli elementi che dimostrassero la 'programmazione' comune dei reati, rigettando il riconoscimento

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la rideterminazione della pena in caso di modifiche normative; la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rideterminazione conseguente all'abrogazione dell'art. 485 c.p., determinando l'annullamento parziale e il rinvio

  • art. 485 cod. pen.

    Delitto abrogato: l'abrogazione ha reso concreta la richiesta di rideterminazione della pena per le sentenze che lo avevano sanzionato

  • d.lgs. n.7/2016, art. 1, comma 1, lett. a)

    Atto normativo che ha disposto l'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p.; tale abrogazione è alla base della domanda di rideterminazione della pena

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato come presunta violazione procedurale dall'odierna ricorrente; la Corte ha valutato le censure ma ha limitato la decisione all'omessa pronuncia sulla rideterminazione

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata nella censura circa la configurazione della continuazione e delle circostanze, valutata nel contesto motivazionale del giudice dell'esecuzione

  • art. 164 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato la mancata ricostruzione della continuità fra reati diversi per natura e distanza temporale

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso invocava tali letture per denunciare vizi di motivazione e violazioni di norme

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla riproduzione del motivo in cassazione; la Corte ha osservato il rispetto dei limiti di riproduzione del ricorso

Massime di principio

  • Se una norma penale viene abrogata e ciò incide sulla pena inflitta, il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; l'omessa pronuncia può determinare annullamento e rinvio
  • La riconoscibilità della continuazione in sede esecutiva richiede elementi che mostrino una programmazione comune dei reati al momento della loro commissione: rilevano vicinanza temporale, omogeneità della natura dei reati e identità o comunanza dei concorrenti
  • In sede di cassazione non sono ammissibili censure su profili che non siano stati proposti avanti al giudice del merito o del riesame (principio di adesione e fumus decisionis); questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione possono essere dichiarate inammissibili
  • La Corte di legittimità può limitare l'annullamento solo alle parti dell'atto impugnato affette da vizio (annullamento parziale) e rinviare per nuovo esame sugli specifici punti omessi o viziati
  • Quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra più sentenze è necessario allegare e provare fatti concreti che dimostrino il collegamento tra le azioni criminali; la semplice coesistenza di condanne distanziate nel tempo e per reati di diversa natura può non essere sufficiente

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