Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva contestato la cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 1998 deducendo, in sintesi, l'inesistenza o invalidità del ruolo esattoriale, l'illegittimità della cartella per incompetenza del soggetto che l'aveva emessa, il difetto di motivazione e la nullità o inesistenza della notificazione. Nei gradi di merito la CTP aveva ritenuto valida la notificazione e la motivazione dell'atto, e la CTR aveva confermato, osservando anche che l'impugnazione tempestiva della cartella aveva comunque sanato i vizi di notifica. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR qualificato come nullità sanabile una notificazione che, a suo dire, sarebbe stata inesistente perché nella relata della copia notificata mancava la data; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull'onere della prova, sostenendo che la tardiva costituzione dell'agente della riscossione impediva la dimostrazione del valido perfezionamento della notificazione; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per la pretesa difformità dell'estratto di ruolo rispetto all'originale e per la mancata tempestiva produzione del ruolo; 4) violazione dell'art. 12 d.P.R. 600/1973 e delle norme sull'onere della prova, assumendo l'illegittimità del ruolo per mancanza di sottoscrizione del titolare dell'ufficio o della delega del delegante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha rigettato il quarto. Ha ritenuto, per i primi due motivi, che la censura sul vizio di notifica fosse inammissibile anche perché formulata fuori dai limiti del vizio motivazionale e, comunque, infondata, poiché la notificazione dell'atto tributario non è elemento costitutivo dell'atto ma solo condizione della sua efficacia; inoltre, quando il contribuente impugna tempestivamente l'atto, il vizio o persino l'inesistenza della notificazione restano irrilevanti per raggiungimento dello scopo. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto ancora una volta sul principio di raggiungimento dello scopo e sulla irrilevanza del vizio di notifica in presenza di tempestiva impugnazione. Sul quarto motivo, la Corte lo ha reputato infondato: l'omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina invalidità dell'atto, operando la presunzione di riferibilità all'organo amministrativo da cui promana; spetta al contribuente fornire prova contraria con elementi specifici e concreti. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto al di fuori del perimetro delineato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014; le censure formulate oltre tali limiti sono inammissibili.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non emerge una specifica diversa interpretazione autonoma rispetto alla valutazione complessiva di inammissibilità/infondatezza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno delle censure probatorie, ma la Corte respinge le doglianze per inammissibilità o infondatezza senza attribuire una lettura innovativa della norma.
art. 148 c.p.c.
La mancanza di elementi essenziali nella relata di notifica può determinare nullità della notificazione; tuttavia, la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la relata non era stata trascritta integralmente nel ricorso.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo, che nella specie è stato ravvisato nella tempestiva impugnazione della cartella da parte del destinatario.
art. 160 c.p.c.
Richiamato tra le norme sulla notificazione, ma la Corte ribadisce che i vizi della notifica non travolgono l'atto notificato.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della difformità o invalidità dell'atto grava sulla parte che la deduce; il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve allegare elementi specifici e concreti.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione alla notificazione degli atti tributari, senza una autonoma affermazione di principio diversa da quella sul raggiungimento dello scopo.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato rispetto alla produzione e al valore probatorio del ruolo/cartella, ma la Corte non accoglie la censura sul punto.
art. 12 d.P.R. n. 600/1973
L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta invalidità dell'atto; in difetto di una specifica sanzione, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente.
art. 1334 c.c.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario; perciò la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento è predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e indicazione della causale tramite codice.
art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in parallelo all'art. 25 d.P.R. 602/1973 per affermare che l'intimazione ad adempiere segue il medesimo schema formale privo di necessità di firma leggibile.
art. 21-octies l. n. 241/1990
I vizi di invalidità dell'atto amministrativo vincolato sono irrilevanti quando non incidono sul contenuto dispositivo necessario dell'atto.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non fa venir meno automaticamente gli effetti processuali se non vi è subentro di altro difensore, come rilevato in premessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, quale conseguenza processuale finale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio della notificazione di una cartella o di altro atto impositivo non travolge automaticamente l'atto notificato: per ottenerne l'annullamento il contribuente deve dedurre e provare specifici vizi propri dell'atto, non essendo sufficiente la sola irregolarità della notifica.
- La notificazione degli atti tributari è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo: se il destinatario ha comunque impugnato tempestivamente l'atto, il vizio di notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo.
- Il concetto di inesistenza della notificazione va riservato a ipotesi eccezionali di totale mancanza di consegna dell'atto, mentre nelle altre situazioni si verte, al più, in tema di nullità sanabile.
- In presenza di contestazioni sulla relata di notifica, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione integrale della relata stessa; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In caso di contrasto tra le risultanze della relata in possesso del notificante e quelle della copia consegnata al destinatario, la questione si risolve in base alle regole probatorie sui documenti pubblici e, se occorre contestarne la veridicità, mediante querela di falso.
- L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o del ruolo non ne determina, di per sé, l'invalidità quando l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente; incombe sul contribuente fornire prova contraria specifica e concreta.
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