Sentenza n. 2367/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione sanitaria dell'ASP di Enna che limitava l'esercizio dell'attività della struttura al regime esclusivamente libero-professionale e privato, in libera concorrenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'autorizzazione sanitaria relativa alla comunità residenziale socio-riabilitativa per persone con patologie psichiatriche, nella parte in cui ne limitava l'attività al regime esclusivamente libero-professionale e privato. Ha dedotto, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. 502/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto e di diritto e motivazione perplessa; la violazione di norme statali e regionali in materia sanitaria e di livelli essenziali di assistenza; infine, la violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. La tesi sostanziale era che l'attività di comunità socio-riabilitativa per malati psichiatrici potesse essere esercitata esclusivamente nell'ambito dell'accreditamento con il Servizio sanitario regionale e non in regime puramente privatistico. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse e difetto di lesività dell'atto, nonché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nelle more era stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla struttura. L'Assessorato regionale ha chiesto l'estromissione dal giudizio o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto accreditamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, con DDG dell'Assessorato della salute n. 174 del 6 marzo 2024, era stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale della struttura socio-riabilitativa "La Pagoda" per 20 posti letto; tale provvedimento è stato successivamente riformulato limitatamente all'art. 1 con DDG n. 182 del 17 febbraio 2025. L'accreditamento ha fatto conseguire alla ricorrente il risultato sostanziale perseguito, consentendole di operare anche in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale e rendendo quindi non più attuale l'interesse all'annullamento della limitazione contenuta nell'autorizzazione ASP. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, considerato che il provvedimento ASP era stato adottato in esecuzione di una nota regionale non impugnata e che tale assetto era stato successivamente superato dal provvedimento di accreditamento.
Norme richiamate
art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione sanitaria; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'attività socio-riabilitativa psichiatrica sarebbe esercitabile esclusivamente in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo non è stato esaminato a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 2 D.A. 29 maggio 2023, n. 560
È indicato nel DDG n. 174/2024 quale base normativa dell'accreditamento istituzionale riconosciuto alla struttura per 20 posti letto.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, un successivo provvedimento amministrativo attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale l'utilità dell'eventuale annullamento dell'atto originariamente impugnato.
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione; il sopravvenuto conseguimento dell'utilità sostanziale richiesta comporta l'improcedibilità, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →