Sentenza del 13/06/2016 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Società semplice agricolacessata- Estinzione della società- Sussiste - Successione dei sociillimitatamente responsabili - E' tale.ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - Società semplice agricola - Omessaproduzione entro tre anni dall'acquisto della certificazione - Decadenzaagevolazioni - Sussiste. Nel caso dicessazione di società semplice agricola i soci succedono alla società estinta erestano, anche dopo l'estinzione della stessa, illimitatamente responsabili, exart. 2267 c.c. dei debiti societari. La mancata produzione del certificato definitivoche attesti la sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle agevolazionientro tre anni dall'acquisto del terreno agricolo, comporta decadenza dalleagevolazioni, ex art. 4 della L. n. 604/1954.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: l'estinzione della società non esclude la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società stessa e l'omessa produzione tempestiva del certificato definitivo comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto del terreno agricolo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cessazione della società semplice agricola e la conseguente responsabilità dei soci per i debiti societari, nonché la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto di un terreno agricolo. La società, una volta estinta, non è più soggetto autonomo, ma i soci le succedono nei rapporti giuridici residui e restano illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 2267 c.c. Inoltre, il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni doveva essere prodotto entro tre anni dall'acquisto; la mancata produzione entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.
Norme richiamate
Art. 2267 del codice civile
I soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.
I soci della società semplice rispondono illimitatamente dei debiti societari. Tale responsabilità permane anche dopo la cessazione o estinzione della società, con successione dei soci nei rapporti giuridici residui.
Art. 4 della legge n. 604/1954
La mancata produzione, entro tre anni dall'acquisto del terreno agricolo, della certificazione definitiva comprovante i requisiti per le agevolazioni determina la decadenza dai benefici fiscali.
Massime di principio
- L'estinzione di una società di persone non elimina automaticamente i debiti tributari: i soci possono succedere alla società nei rapporti residui e restare personalmente responsabili secondo il regime societario applicabile.
- Per conservare un'agevolazione fiscale subordinata alla presentazione di una certificazione, il documento deve essere prodotto entro il termine previsto dalla legge; il mancato rispetto del termine può comportare la decadenza anche se i requisiti sostanziali esistevano.
- La cessazione dell'attività o la cancellazione della società non costituisce, di per sé, una causa di esonero dalla responsabilità dei soci né sana l'inadempimento degli obblighi documentali.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia il termine entro cui deve essere prodotta la documentazione richiesta sia la disciplina della responsabilità patrimoniale propria del tipo societario.
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