Sentenza del 13/06/2016 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -IMPOSTE SUL REDDITO - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti -Onere della prova - Indizi addotti dall'Amministrazione Finanziaria - Nonsufficienti - Illegittimità dell'avviso (art. 19, d.p.r. n. 633/1972, art. 109Tuir). Non èpossibile considerare un'impresa concorrente in operazioni fraudolente per ilsolo fatto di avere intrattenuto rapporti con altra impresa ritenuta fittiziaovvero inesistente (nella specie, i giudici di secondo grado, nel confermarel'impugnata sentenza, hanno ritenuto che il fornitore contestato non potesseessere considerato una c.d. "cartiera", avendo la contribuente effettuato datale operatore un solo acquisto di merci, ampiamente documentato ancheattraverso i documenti di trasporto della merce, effettuato da vettori terzi,che dimostrano l'effettiva cessione del materiale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e la detrazione dell'IVA, ritenendo che l'impresa contribuente avesse partecipato a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti per avere acquistato merci da un fornitore considerato fittizio o una cosiddetta "cartiera". La contestazione si fondava sul collegamento con tale fornitore, senza però fornire indizi sufficienti a dimostrare la consapevole partecipazione della contribuente alla frode o l'inesistenza effettiva della cessione.
La decisione
I giudici hanno confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Il solo fatto di aver intrattenuto rapporti commerciali con un'impresa ritenuta fittizia non dimostra, di per sé, la partecipazione del contribuente a operazioni fraudolente. Nel caso concreto, la contribuente aveva effettuato un solo acquisto, adeguatamente documentato da fatture e documenti di trasporto, con consegna eseguita da vettori terzi; tali elementi dimostravano l'effettiva cessione delle merci. Gli indizi addotti dall'Amministrazione non erano quindi sufficienti a sostenere la ripresa fiscale.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, con elementi concreti e sufficienti, che l'operazione è inesistente o che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. Il semplice rapporto con un fornitore sospetto non è sufficiente.
Art. 109 del TUIR
La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. La documentazione dell'acquisto e dell'effettiva movimentazione delle merci può dimostrare la realtà dell'operazione, impedendo il recupero fiscale in assenza di ulteriori elementi di frode.
Massime di principio
- Il collegamento commerciale con un fornitore successivamente ritenuto fittizio non prova automaticamente la partecipazione del cliente a una frode fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti sia sull'inesistenza dell'operazione sia, quando necessario, sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Fatture, contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili e prova della reale disponibilità o consegna dei beni sono elementi rilevanti per dimostrare l'effettività dell'operazione.
- La presenza di una sola operazione, correttamente documentata e concretamente eseguita, può escludere l'automatica qualificazione del fornitore come cartiera e del cliente come soggetto fraudolento.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare una documentazione completa dell'operazione e l'Amministrazione non può fondare l'accertamento su presunzioni generiche o sul solo status sospetto del fornitore.
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