Sentenza n. 3033/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della delibera del Consiglio IVASS del 28 gennaio 2025-OMISSIS-nonché del relativo verbale, comunicati con nota 12 febbraio 2025 n.-OMISSIS-, ricevuta dal ricorrente lo scorso 20 febbraio, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio IVASS del 28 gennaio 2025, con cui è stato rideterminato nella fascia intermedia il fondo incentivante spettante per l'anno 2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva già impugnato l'originaria attribuzione della fascia minima del fondo incentivante per l'anno 2011. Con sentenza n. 8443 del 2023, il TAR aveva annullato tale determinazione, rilevando che l'assistenza prestata dal dirigente ad alcuni colleghi nell'accesso agli atti e in un procedimento disciplinare non poteva costituire la ragione unica ed esclusiva della valutazione negativa, lasciando impregiudicato il potere dell'IVASS di rideterminarsi sulla base dell'esame complessivo delle circostanze rilevanti. In esecuzione di tale pronuncia, l'IVASS ha attribuito al ricorrente la fascia intermedia, riconoscendo la valutazione massima quanto al raggiungimento degli obiettivi, ma escludendo che fosse dimostrato un apporto ottimale alle altre attività istituzionali dell'Istituto. Il ricorrente ha dedotto che la nuova determinazione sarebbe stata comunque confliggente con le risultanze dell'istruttoria del 2012 e con la sentenza del TAR, poiché la scheda valutativa avrebbe evidenziato una proficua collaborazione alle attività istituzionali ulteriori rispetto ai compiti ordinari, tale da giustificare la fascia più elevata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il fondo incentivante era articolato in tre fasce e richiedeva la valutazione congiunta del raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto alle altre attività istituzionali dell'Autorità: la fascia massima presupponeva un risultato ottimale rispetto a entrambi i profili. La precedente sentenza non aveva imposto l'attribuzione della fascia più alta, ma aveva escluso soltanto che l'assistenza prestata ai colleghi potesse costituire, da sola, un elemento penalizzante, rimettendo all'IVASS la nuova valutazione discrezionale complessiva. La delibera impugnata ha correttamente valorizzato la valutazione massima sul raggiungimento degli obiettivi, ma ha rilevato l'assenza di uno specifico apporto alle attività di altri servizi o dipartimenti dell'Istituto, nonché l'assenza di incarichi significativi emergenti dal fascicolo personale o documentati dall'interessato. Il supporto prestato ai colleghi, pur lecito e non qualificabile come elemento di disvalore, non era assimilabile allo svolgimento di attività funzionali agli obiettivi istituzionali dell'IVASS né a compiti qualificati ulteriori rispetto a quelli del servizio di appartenenza. La fascia massima avrebbe richiesto un apporto ottimale, caratterizzato, ad esempio, dallo svolgimento proficuo di incarichi particolarmente significativi o difficoltosi presso altri servizi o dipartimenti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Massime di principio
- Quando un incentivo dirigenziale è subordinato sia al raggiungimento degli obiettivi sia all'apporto alle ulteriori attività istituzionali dell'ente, l'attribuzione della fascia massima richiede una valutazione ottimale di entrambi i profili, non essendo sufficiente il solo risultato massimo sugli obiettivi.
- L'annullamento di una precedente valutazione negativa, motivato dall'insufficienza di una specifica ragione penalizzante, non impone automaticamente l'attribuzione del beneficio nella misura massima e lascia all'amministrazione il potere di rinnovare la valutazione, purché esamini complessivamente le circostanze rilevanti nel rispetto del vincolo conformativo della sentenza.
- L'assistenza prestata da un dirigente ai colleghi nell'esercizio di diritti di accesso o nella difesa in procedimenti disciplinari, pur essendo lecita e non costituendo elemento di disvalore, non integra di per sé un apporto ottimale alle altre attività istituzionali dell'ente se non è specificamente funzionale agli obiettivi dell'amministrazione o non si traduce in incarichi qualificati presso servizi o dipartimenti diversi da quello di appartenenza.
- In assenza di elementi documentali relativi a incarichi significativi o ad attività ulteriori presso altri servizi o dipartimenti, l'amministrazione può negare la fascia massima di un fondo incentivante, motivando tale conclusione sulla base delle schede valutative e del fascicolo personale.
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