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Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 625 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Società a ristretta base societaria - Notizia di reato nei confronti della società - Raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento - Estensione del raddoppio dei termini ai soci - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2004, contestando anzitutto la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento. Sostenevano che il raddoppio dei termini non potesse essere applicato ai soci, poiché la notizia di reato riguardava esclusivamente l'amministratore della società. Nel merito, contestavano inoltre la ricostruzione dell'Ufficio, basata sull'ipotesi che i finanziamenti effettuati dai soci alla società costituissero utili extracontabili successivamente distribuiti, ritenendola fondata su presunzioni non sufficientemente provate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti. È stato ritenuto applicabile anche ai soci il raddoppio dei termini, poiché l'accertamento del maggior reddito della società produce effetti connessi sui soci e sulle relative imposte personali, indipendentemente dal fatto che la notizia di reato fosse stata formalizzata soltanto nei confronti dell'amministratore. Il termine è stato quindi considerato esteso a otto anni e gli accertamenti notificati nel 2013, relativi al 2004, sono stati ritenuti tempestivi. È stata inoltre ritenuta valida la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fondata sulla ristretta base societaria e familiare, anche in considerazione del reddito societario già definitivamente accertato. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 40 del D.P.R. n. 600/1973

    Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ... si procede con unico atto ai fini dell'ILOR dovuto dalla società e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci

    La norma è stata interpretata nel senso che l'accertamento del reddito societario e quello dei redditi imputabili ai soci sono strettamente collegati e possono produrre effetti unitari o di trascinamento, anche sul piano dei termini di accertamento.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione modificata dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006

    La disposizione sul raddoppio dei termini è stata applicata anche agli accertamenti dei soci, pur in assenza di una denuncia penale personale nei loro confronti, quando il loro maggior reddito deriva direttamente dall'accertamento effettuato nei confronti della società.

  • Art. 324 c.p.c.

    La precedente sentenza della C.T.P. di Bari è stata considerata definitiva per mancata impugnazione, con conseguente stabilizzazione del maggior reddito societario accertato e dei relativi presupposti.

  • Cassazione n. 18640/2008

    La giurisprudenza citata ammette che, nelle società di capitali a ristretta base sociale o familiare, la ristrettezza della compagine possa costituire una presunzione semplice della distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base societaria, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può essere presuntivamente riflesso sui soci come distribuzione di utili, soprattutto quando la compagine è familiare o composta da pochi soggetti.
  • Quando il reddito dei soci deriva direttamente e necessariamente dal maggior reddito accertato alla società, i termini di accertamento possono essere ritenuti collegati a quelli applicabili alla società, anche se la notizia di reato riguarda formalmente soltanto l'amministratore.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta dell'origine lecita e diversa delle somme, dei finanziamenti o degli incrementi patrimoniali contestati.
  • Un accertamento societario divenuto definitivo può incidere significativamente sui successivi accertamenti rivolti ai soci, soprattutto quando questi ultimi dipendono quantitativamente e logicamente dal reddito societario già determinato.
  • La mera contestazione secondo cui l'accertamento sarebbe fondato su una presunzione non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare l'assenza dei fatti indiziari, la loro insufficienza o l'esistenza di spiegazioni alternative plausibili.

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