Sentenza n. 3159/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano nel procedimento avviato con nota prot. 25/10/2025.0547601.U del 25 ottobre 2025, nonché sull’istanza dei ricorrenti datata 19 novembre 2025, avente a oggetto “INTERVENTO ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 ss.mm.ii. nel procedimento di autotutela avviato da Codesta Spettabile Amministrazione con nota Prot. 25/10/2025.0547601.U E contestuale ISTANZA DI ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, co. 3 e 4 nonché 21-nonies della L. 241/1990 ss.mm.ii. con riferimento alla SCIA IN SANATORIA in data 25/07/2025, in atti P.G. 401343, presentata da Finrelais S.r.l. per l’unità immobiliare sita in Via S. Andrea n. 12, censita al C.F. foglio 391, mapp. 2, sub. 737”, trasmessa a mezzo p.e.c. il 21 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Milano sull'istanza di intervento e di annullamento in autotutela di una SCIA in sanatoria relativa alla trasformazione d'uso di un'unità immobiliare da ufficio ad albergo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito contro l'inerzia del Comune di Milano nel procedimento di autotutela avviato il 25 ottobre 2025 con riferimento alla SCIA in sanatoria presentata da una società per un'unità immobiliare sita nello stabile condominiale. L'istanza dei ricorrenti, trasmessa via PEC il 21 novembre 2025, chiedeva la loro partecipazione al procedimento e l'adozione di provvedimenti di autotutela ai sensi degli artt. 19, commi 3 e 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990. La vicenda riguardava l'esercizio di attività ricettive e la trasformazione della destinazione d'uso di locali da ufficio a struttura alberghiera, che i ricorrenti assumevano lesiva della quiete, del decoro, della sicurezza e della destinazione dell'immobile. È stata dedotta la violazione degli artt. 2 e 19, commi 3, 4 e 6-ter, della legge n. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento di autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, il Comune di Milano ha adottato il 3 giugno 2026 un atto con cui ha comunicato la conclusione del procedimento di autotutela e ha deciso di non procedere all'annullamento della SCIA in sanatoria, ritenendo insussistenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali. Tale determinazione ha fatto venir meno l'inerzia oggetto di contestazione e ha definito il procedimento relativo alla validità ed efficacia della SCIA. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità sostanziale della SCIA né la fondatezza della richiesta di annullamento d'ufficio. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; la successiva definizione del procedimento ha fatto venir meno l'inerzia contestata.
art. 19, commi 3, 4 e 6-ter l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate con riferimento ai poteri dell'amministrazione sulla SCIA e alla tutela dei terzi; il giudice non ne ha esaminato il merito, poiché il procedimento è stato concluso nelle more.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è stata richiamata quale base della richiesta di annullamento d'ufficio della SCIA; la decisione non valuta la sussistenza dei presupposti dell'autotutela.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA oggetto del procedimento comunale è qualificata come segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria ai sensi della disposizione; la questione sostanziale non è stata decisa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione di un atto con cui l'amministrazione conclude il procedimento determina il venir meno dell'inerzia contestata e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare la legittimità sostanziale del contenuto dell'atto sopravvenuto.
- La conclusione del procedimento di autotutela e la decisione espressa di non procedere all'annullamento della SCIA definiscono l'obbligo procedimentale di provvedere, anche se l'esito è sfavorevole alla richiesta del privato; l'eventuale contestazione del contenuto dell'atto deve essere proposta mediante autonoma impugnazione, nei termini e con le forme applicabili.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla definizione del procedimento nelle more del giudizio, le spese possono essere compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico dell'amministrazione.
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