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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7257 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Trasferimento dello studio professionale - Decorso del termine breve d'impugnazione - Idoneità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, deducendo: la nullità del giudizio d'appello perché l'atto sarebbe stato notificato presso un indirizzo diverso da quello eletto; la violazione delle norme sul reddito agrario, sostenendo che il reddito dovesse essere determinato mediante estimi catastali; e l'erronea applicazione dell'accertamento sintetico, affermando di avere dimostrato che i redditi dell'attività agricola giustificavano le spese sostenute per l'acquisto dei terreni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato: la notifica presso il nuovo studio del procuratore domiciliatario, trasferitosi dall'indirizzo indicato negli atti, era valida e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati: l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento sintetico anche nei confronti di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo quando le spese e gli investimenti risultino sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Spettava quindi al contribuente provare la provenienza non imponibile, già tassata o esente delle somme impiegate. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del terzo motivo. T.D. è stato condannato al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 326 c.p.c.

    Il termine breve d'impugnazione

    La notifica della sentenza al procuratore domiciliatario fa decorrere il termine breve per impugnare anche quando sia stata eseguita presso il nuovo indirizzo dello studio professionale, se il trasferimento non interrompe il rapporto professionale con la parte.

  • Art. 330 c.p.c.

    Disciplina il luogo delle notificazioni dell'impugnazione; nel caso concreto la notifica presso il reale nuovo recapito del procuratore è stata ritenuta valida.

  • Art. 17, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546/1992

    Le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica della variazione

    L'obbligo di comunicare la variazione riguarda il domicilio autonomamente eletto dalla parte, non l'indirizzo dello studio del difensore presso cui la parte abbia eletto domicilio. In quest'ultimo caso il notificante deve svolgere ricerche per individuare il nuovo domicilio reale del procuratore.

  • Art. 38, commi 1 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico quando spese o investimenti evidenziano una capacità contributiva superiore a quella risultante dalla dichiarazione. Il contribuente deve dimostrare che le somme derivano da redditi sufficienti, da fonti non imponibili, esenti o già tassate.

  • Art. 2728 c.c.

    La presunzione derivante dagli elementi di capacità contributiva è stata qualificata come presunzione legale, con conseguente trasferimento sul contribuente dell'onere di fornire la prova contraria.

  • Artt. 32, 34 e 90 TUIR

    La disciplina del reddito agrario e dominicale non impedisce l'accertamento sintetico quando emergano spese o investimenti incompatibili con il reddito dichiarato.

Massime di principio

  • Il trasferimento dello studio del difensore non rende automaticamente invalida la notificazione: la notifica può essere efficace presso il nuovo recapito reale, purché il professionista sia ancora il rappresentante processuale della parte e il notificante abbia svolto ricerche ragionevoli.
  • Nel processo tributario occorre distinguere tra domicilio eletto direttamente dalla parte e domicilio eletto presso lo studio del difensore: solo nel primo caso la variazione deve essere formalmente comunicata alla controparte per produrre effetti secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Le spese rilevanti e gli investimenti patrimoniali possono giustificare un accertamento sintetico anche per imprenditori agricoli e coltivatori diretti, nonostante il reddito dichiarato sia determinato catastalmente.
  • Una volta provata dall'Amministrazione l'effettività della spesa o dell'investimento, il contribuente deve documentare in modo specifico la provenienza delle somme e dimostrare che esse derivano da redditi già tassati, esenti, non imponibili o sufficienti a giustificare il tenore di vita.
  • La natura strumentale o agricola dei beni acquistati non esclude, da sola, l'accertamento sintetico: rileva principalmente l'entità della spesa rispetto ai redditi dichiarati.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono indicare con precisione i fatti, gli atti e le ragioni della censura; la mancata esposizione completa degli elementi necessari può comportare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

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