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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10347/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Miotto impugna la sentenza d'appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, lo ha riconosciuto responsabile in concorso dell'acquisto e della detenzione a fine di cessione di 1,6 kg di cocaina (fatto del 7/11/2005). I motivi di ricorso denunciavano carenze e contraddittorietà della motivazione sulla vicenda fattuale: il compendio probatorio si fonderebbe principalmente su conversazioni intercettate di contenuto criptico e sulle dichiarazioni dei coimputati (Iotchev e Fenu) che in realtà escluderebbero la sua responsabilità. Contestata anche la valutazione indiziaria (art. 192 c.p.p.) perché gli indizi sarebbero equivoci e non gravi, precisi e concordanti, e la violazione del principio di ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza (art. 533 c.p.p.). Si lamenta infine che la Corte non abbia adeguatamente risolto i rilievi già evidenziati dalla Corte di Cassazione nel precedente annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse opportunamente affrontato e superato le criticità sollevate nel precedente rinvio, fornendo una motivazione congrua e logica: ha valutato il confronto tra le chiamate fra i diversi indagati, il linguaggio convenzionale usato ('amico tuo', 'città grande'), la frequenza e le modalità di contatto (uso di cabine telefoniche) e le incongruenze o la genericità delle dichiarazioni dei coimputati. Di conseguenza è stato confermato l'esito di responsabilità deciso in appello (pena rideterminata in sede di appello: sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Il giudice ha altresì osservato che il reato non si prescriverà prima del 7/11/2030.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valore e sulla valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Nel caso la Corte ha ritenuto che, valutati nel loro complesso e confrontati con altri elementi (linguaggio, modalità di contatto, contraddizioni dei dichiaranti), gli indizi sostenessero la decisione di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudizio di non colpevolezza 'al di là di ogni ragionevole dubbio' (motivo di annullamento per insufficienza della prova). La Corte ha ritenuto che il principio non fosse violato perché la valutazione globale degli elementi probatori ha consentito una decisione motivata e logica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'eventuale condanna per lite temeraria o per inammissibilità imputabile; qui richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 del 08/06/2016

    Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata quando si tratta di principi giuridici reiterati; la Corte ha ritenuto che ricorressero le condizioni per l'uso di motivazione semplificata.

Massime di principio

  • La mera cripticità di conversazioni intercettate non impedisce di fondare una condanna se, nel complesso, il linguaggio, le modalità di contatto e altri elementi fattuali rendono ragionevole l'interpretazione criminale: la valutazione è di merito e deve risultare motivata secondo logica e massime di esperienza.
  • Le dichiarazioni di coimputati o testi che escludono la responsabilità di un imputato devono essere valutate criticamente: il tempo trascorso, contraddizioni, genericità o laconicità delle esternazioni possono ridurne il valore esculpatorio.
  • Per sostenere una decisione basata su indizi è necessario che essi siano valutati globalmente e che la Corte spieghi perché gli elementi alternativi (amicizia, rapporti personali, uso di linguaggio convenzionale) non siano sufficienti a escludere la partecipazione del ricorrente.
  • In sede di cassazione non si riflette sul merito fattuale se la motivazione di merito è congrua e logica: le censure che ripropongono argomentazioni già considerate e superate in sede di rinvio sono spesso dichiarate inammissibili.
  • L'onere della prova rimane a carico dell'accusa; tuttavia, quando una pluralità di elementi indiziari coerenti si combina con anomalie nelle dichiarazioni difensive, il giudice può ritenere raggiunta la soglia probatoria richiesta.

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