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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16511/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Condominio impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Palazzi avverso la sentenza di primo grado. Il nucleo del ricorso principale era che l'appello della Palazzi, notificato il 21/03/2011, sarebbe stato tardivo rispetto al termine breve previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., posto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16/02/2011: quindi il ricorrente deduceva la decorrenza del termine breve dalla data di quella notifica e la conseguente inammissibilità dell'appello. In via incidentale la Palazzi aveva dedotto la nullità della sentenza per presunta carenza di motivazione (art. 132 c.p.c.). Vi erano inoltre contestazioni sulla validità e sulla efficacia del conferimento di procura a varî difensori nel corso del giudizio e sulla idoneità della notifica effettuata presso il domiciliatario anziché al procuratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il vizio relativo alla presunta tardività dell'appello. La Corte ha accertato che, per il contemperamento della questione, l'ultimo procuratore valido della Palazzi nel giudizio di primo grado risultava essere l'avv. Gloria Mariano, alla quale era stata comunicata la sentenza; conseguentemente la notifica effettuata nelle modalità dedotte dal ricorrente non poteva far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. Inoltre la Corte ha richiamato principi consolidati secondo cui la nomina di un nuovo difensore nel corso del processo può risultare da atti non formalmente tipizzati purché idonei a dare certezza della riferibilità. Quanto al ricorso incidentale della Palazzi volto a censurare la motivazione della sentenza, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo la motivazione sufficiente e rilevando che la critica attiene a valutazioni di merito non rivedibili in cassazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre disposto l'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Disciplina il termine breve per proporre appello quando la sentenza è notificata alla parte o al suo procuratore; la Corte ha valutato che il termine breve non poteva decorrere sulla base della notifica contestata perché la notifica non risultava effettuata al procuratore effettivamente incaricato al momento

  • art. 326 c.p.c.

    Stabilisce la decorrenza dei termini per l'appello; richiamato insieme all'art. 325 per determinare la legittimità della decorrenza del termine breve

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali relative alla notificazione e alla efficacia degli atti processuali; contestazione sulla corretta applicazione non risultata decisiva

  • art. 285 c.p.c.

    Norma sui termini di impugnazione e loro decorrenza; evocata nel quadro delle censure sulla tempestività dell'appello

  • art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37

    Norma richiamata fra le disposizioni sul processo civile (riferimento formale nel ricorso), senza che dal provvedimento emerga una specifica diversa interpretazione rispetto alle norme codicistiche

  • art. 132 c.p.c., co. 4

    Regola il contenuto e la sufficienza della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficientemente articolata (32 pagine) e ha dichiarato inammissibile il motivo incidentale che ne chiedeva la nullità

  • art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5

    Fondamenti di gravame in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso incidentale basato su tali doglianze è stato ritenuto inammissibile perché attiene a valutazioni di merito e per la sufficienza della motivazione

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato relativamente al controricorso del Condominio avverso il ricorso incidentale; norma che disciplina il controricorso in cassazione

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002, co. 1-bis e 1-quater

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato addizionale in caso di ricorso e ricorso incidentale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le ricorrenti

Massime di principio

  • La decorrenza del termine breve per proporre appello (art. 325 c.p.c.) scatta solo quando la notifica della sentenza è valida e diretta al procuratore realmente incaricato alla data della notifica; notifiche effettuate al domiciliatario o a soggetti non procuratori non fanno di per sé scattare il termine breve
  • La nomina di un nuovo difensore nel corso del processo può risultare anche da atti diversi da quelli formalmente previsti purché tali atti diano certezza della riferibilità e dell'effettivo conferimento di procura; l'inammissibilità formale dell'atto non esclude necessariamente l'efficacia del conferimento se ne risulta la rappresentanza
  • La mancanza della specifica indicazione per nome e cognome del procuratore nella notifica non è automaticamente dirimente se comunque è possibile ricavare la riferibilità al procuratore effettivamente incaricato
  • Le censure sulla insufficienza della motivazione sono difficilmente accolte in Cassazione quando la motivazione è estesa e discorsiva: questioni di merito sulla valutazione dei danni restano competenza del giudice di merito
  • In caso di reciproca soccombenza la Corte può compensare le spese di giudizio; inoltre, la presenza di ricorso e ricorso incidentale può comportare l'obbligo di versamento addizionale del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002

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