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Sentenza

Sentenza n. 1049/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 266/2025 del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 244/2025, pubblicata in data 23/05/2025, notificata in data 01/08/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza civile passata in giudicato, con condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, limitatamente al pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati in suo favore. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo era stato notificato al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L'Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, oltre agli interessi legali già dovuti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a un altro dirigente o funzionario, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze interne o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dirigente o funzionario incaricato. È stata inoltre applicata una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti nel titolo esecutivo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino al momento di efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della ritenuta serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine del personale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile è stata ritenuta validamente attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento delle somme dovute, previa verifica della validità del titolo, della sua notificazione e del decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'effettivo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice indipendentemente dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche appartenente a un diverso dipartimento della medesima amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sanzionatoria e sollecitatoria; può essere determinata nella misura degli interessi legali e si aggiunge agli interessi già riconosciuti nel titolo giudiziale. La decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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