Parere del Garante n. 694 del 14/11/2024
Parere sullo schema di decreto recante “Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti”- 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto attuativo dell’art. 13 del d.lgs. 138/2022, relativo alle segnalazioni di incidenti gravi e non gravi con dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti. Il parere è favorevole, perché il testo e l’allegato modulistico risultano conformi al GDPR e al Codice privacy, anche alla luce delle interlocuzioni informali con l’Ufficio del Garante. Sono valorizzati i principi di minimizzazione, privacy by design e by default, la chiara individuazione dei ruoli di titolarità, l’uso di autenticazione digitale con raccolta di soli dati essenziali e l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione per il segnalante. Il Garante ribadisce inoltre, senza modificarne l’impianto, la precedente esigenza di una specifica disciplina settoriale per i trattamenti connessi a fornitura e manutenzione dei dispositivi, con limitazione dell’accesso ai dati del paziente e tracciabilità degli accessi.
Parere favorevole sullo schema di decreto sui termini e le modalità di segnalazione degli incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro
Parere sullo schema di decreto in materia di segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante i "Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti". Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nell’ambito dell’attuazione dell’art. 13, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
Quadro normativo e contesto settoriale
Lo schema si colloca nel sistema della vigilanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/746 e dal d.lgs. 138/2022. Il Garante richiama anche il d.lgs. 196/2003, l’accordo quadro sul Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), la legge 190/2014 e il decreto ministeriale 31 marzo 2022 che istituisce la rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e il relativo sistema informativo di supporto.
Il decreto in esame è funzionale a definire termini e modalità della segnalazione degli incidenti gravi e di quelli non gravi che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro. La disciplina si innesta su trattamenti riconducibili alle finalità di cui all’art. 9, par. 2, lett. g) e i), del GDPR e all’art. 2-sexies, comma 2, lett. u), del Codice privacy, come richiamato nelle premesse dello schema.
Struttura del sistema di segnalazione
Il decreto prevede che le segnalazioni siano effettuate tramite compilazione online di un modulo allegato, che costituisce parte integrante dello schema. Il modulo alimenta il sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza, collocato all’interno del NSIS.
Sono tenuti alla segnalazione gli operatori sanitari pubblici o privati, i referenti per la vigilanza eventualmente nominati da disposizioni regionali, nonché, secondo i casi, gli utilizzatori profani e i pazienti. Il modulo può essere modificato con le medesime modalità previste per l’adozione del decreto, quindi con una nuova acquisizione del parere del Garante.
Ruoli di titolarità e responsabilità del trattamento
Lo schema individua espressamente i ruoli privacy:
- le Regioni e le Province autonome sono titolari del trattamento per i dati contenuti nel modulo online relativi agli incidenti occorsi sul territorio di competenza;
- i referenti locali e regionali della dispositivo-vigilanza sono soggetti autorizzati al trattamento;
- il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati acquisiti all’interno del NSIS, quale autorità competente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Il Garante valorizza tale impostazione perché coerente con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e accountability, richiamando gli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), e 24 del GDPR. Viene inoltre ribadita l’esigenza che Regioni, Province autonome e Ministero operino nel rispetto dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice.
Dati trattati e principi di minimizzazione e privacy by design
Uno dei profili centrali del parere riguarda la minimizzazione dei dati. In fase di autenticazione, l’accesso al modulo avviene tramite CNS, CIE, SPID oppure tramite codice utente e parola chiave, in conformità all’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale. Nell’ambito di tali procedure vengono acquisiti esclusivamente codice fiscale, nome e cognome del segnalante.
Il modulo prevede poi un campo a testo libero destinato alla descrizione dell’incidente, con espresso divieto di inserire dati personali del soggetto coinvolto. Sono altresì previsti campi strutturati per indicare:
- le conseguenze dell’incidente;
- il soggetto coinvolto, mediante opzioni predeterminate;
- l’età, il sesso biologico e l’indice di massa corporea del soggetto coinvolto.
Il Garante considera tali scelte coerenti con gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 25 del GDPR, in quanto assicurano protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Pseudonimizzazione e prevenzione della re-identificazione
Lo schema impone che i dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione siano raccolti mediante tecniche di pseudonimizzazione diverse da quelle previste dal decreto 7 dicembre 2016, n. 262. La finalità è ridurre il rischio di re-identificazione dell’interessato.
Inoltre, gli operatori sanitari, i responsabili locali della vigilanza e i responsabili regionali devono assicurare che la segnalazione non consenta in alcun modo l’identificazione del soggetto coinvolto nell’incidente. Il Garante ritiene che questo presidio sia essenziale per contenere i rischi connessi al particolare contesto di trattamento.
Valutazione complessiva del Garante
Il Garante osserva che la versione trasmessa dello schema, anche a seguito delle interlocuzioni informali con l’Ufficio, tiene conto delle indicazioni fornite per renderlo conforme alla normativa privacy. In particolare, il testo prevede misure appropriate e specifiche per attuare i principi di protezione dei dati e integrare nel trattamento le necessarie garanzie, in coerenza con l’art. 25 GDPR.
Per questo motivo l’Autorità esprime parere favorevole sullo schema di decreto.
Richiamo al precedente parere del 26 maggio 2022
Resta fermo quanto già affermato nel parere del 26 maggio 2022, n. 190, relativo al d.lgs. 138/2022. Il Garante ribadisce la necessità che, nel quadro normativo di settore, sia introdotta una specifica disposizione sulla protezione dei dati personali trattati nelle attività di fornitura o manutenzione dei dispositivi.
In particolare, tale disciplina dovrebbe:
- inibire l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente;
- consentire l’accesso solo se indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento;
- rendere comunque tracciabile ogni operazione di intervento o accesso.
Il parere favorevole sullo schema attuale, dunque, non elide la precedente sollecitazione a un intervento normativo specifico su questo diverso ambito applicativo.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale che disciplina termini e modalità di segnalazione degli incidenti che coinvolgono dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il provvedimento attua l’art. 13, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138, nel quadro del Regolamento (UE) 2017/746, del GDPR e del Codice privacy.
Impianto del sistema di segnalazione e ruoli privacy
Lo schema prevede che le segnalazioni siano inviate al Ministero della salute tramite modulo online, da operatori sanitari o referenti della vigilanza, e, nei casi previsti, anche da utilizzatori profani e pazienti. Le Regioni e Province autonome sono titolari del trattamento per i dati del modulo relativi agli incidenti sul proprio territorio, mentre il Ministero della salute è titolare dei dati acquisiti nel NSIS; i referenti locali e regionali operano come soggetti autorizzati.
Dati raccolti, autenticazione e minimizzazione
Il Garante evidenzia positivamente che, nelle procedure di autenticazione, siano acquisiti solo codice fiscale, nome e cognome del segnalante, tramite strumenti come CNS, CIE, SPID o credenziali, nel rispetto del principio di minimizzazione. Il modulo prevede inoltre che il campo a testo libero sia limitato alla descrizione dell’incidente e non contenga dati personali del soggetto coinvolto.
Pseudonimizzazione, sicurezza e divieto di identificazione del coinvolto
È ritenuto conforme l’obbligo di raccogliere i dati identificativi del segnalante usando tecniche di pseudonimizzazione diverse da quelle del decreto 7 dicembre 2016, n. 262, per ridurre il rischio di re-identificazione. Il testo impone anche che le segnalazioni non contengano elementi idonei a identificare il soggetto coinvolto nell’incidente.
Valutazione finale e richiamo a precedenti condizioni
Il Garante conclude che lo schema, così come trasmesso, rispetta i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e quindi esprime parere favorevole. Resta fermo quanto già osservato nel parere n. 190/2022: nel quadro normativo di settore dovrebbe essere introdotta una specifica disciplina per i trattamenti relativi a fornitura e manutenzione dei dispositivi, con inibizione dell’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente salvo stretta indispensabilità e con tracciabilità di ogni accesso/intervento.
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