Parere del Garante n. 723 del 18/11/2024
Parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo schema di decreto concernente il Portale nazionale del sommerso (PNS) - 18 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto ministeriale attuativo dell’art. 10 del d.lgs. 124/2004 sul Portale nazionale del sommerso (PNS), destinato a raccogliere e condividere le risultanze dell’attività ispettiva di INL, INPS, INAIL, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR ed è favorevole solo a condizione che il decreto disciplini in modo puntuale gli elementi essenziali del trattamento. Il Garante rileva infatti carenze sulla definizione delle tipologie di dati, delle fonti, dei tempi di conservazione, delle misure di sicurezza, dei flussi con la piattaforma INPS, dei ruoli dei soggetti coinvolti e delle garanzie per dati particolari e dati relativi a reati e condanne. In alternativa, tali elementi dovranno essere rinviati a un successivo decreto da adottarsi con il previo parere del Garante.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto del Ministero del lavoro relativo al Portale nazionale del sommerso (PNS)
Parere sullo schema di decreto sul Portale nazionale del sommerso (PNS)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell’art. 10 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento riguarda il Portale nazionale del sommerso (PNS), destinato a raccogliere e condividere le risultanze dell’attività ispettiva in materia di lavoro sommerso, lavoro e legislazione sociale.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 10 del d.lgs. 124/2004, come modificato, prevede che nel PNS confluiscano i verbali ispettivi e gli atti consequenziali all’attività di vigilanza, compresi gli atti relativi ai contenziosi. La norma consente inoltre l’accessibilità al Portale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per finalità di verifica nell’ambito delle rispettive competenze, demandando a decreti ministeriali l’individuazione dei dati oggetto di condivisione e dei soggetti abilitati all’accesso.
Il Garante richiama, quale parametro di valutazione, i principi e le regole del GDPR e del Codice privacy, in particolare gli artt. 5, 6, 9, 10 e 35 del Regolamento, nonché gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del d.lgs. 196/2003.
Contenuto principale dello schema di decreto
Lo schema prevede:
- il completamento, entro il 30 maggio 2025, delle attività per assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso, lavoro e legislazione sociale;
- la gestione del Portale da parte dell’INL;
- la stipula di protocolli d’intesa con INPS, INAIL, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza per regolare accesso e condivisione dei verbali e degli altri atti conseguenti;
- l’alimentazione del Portale con tipologie di dati risultanti dall’attività ispettiva, aggiornate periodicamente e disponibili a decorrere dall’anno 2023, incluse violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza, contribuzione, assicurazione, fiscalità, nonché violazioni di carattere penale e provvedimenti giudiziari connessi;
- la fruibilità dei dati in forma analitica sul singolo operatore economico e aggregata a livello settoriale e provinciale;
- la possibilità di successivi decreti per estendere i soggetti abilitati e i dati consultabili;
- l’interoperabilità con la piattaforma INPS per la gestione delle azioni di compliance e il contrasto al lavoro sommerso;
- l’obbligo per INL e INPS di presentare una relazione mensile al Ministero a decorrere dal 15 gennaio 2025;
- una clausola generale di rispetto del GDPR e del Codice privacy, nonché l’obbligo per i soggetti cooperanti di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire tutela e sicurezza dei dati.
Valutazione del Garante: lacune della disciplina proposta
Pur prendendo atto della finalità pubblicistica dell’intervento, il Garante osserva che lo schema non definisce in modo sufficiente gli elementi essenziali del trattamento. In particolare, mancano o risultano non adeguatamente specificati:
- le tipologie di dati personali trattati, con indicazione delle fonti di provenienza dei dati che alimentano il Portale e di quelli messi a disposizione dei soggetti abilitati;
- i tempi di conservazione, che devono essere proporzionati alle finalità perseguite;
- le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati rispetto a categorie particolari di dati e ai dati relativi a condanne penali e reati;
- le garanzie per assicurare un accesso selettivo alle informazioni, anche in relazione alle fattispecie di reato strettamente pertinenti alle finalità istituzionali dei singoli soggetti abilitati;
- le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato e prevenire accessi o operazioni non autorizzate;
- i flussi di dati tra PNS e piattaforma INPS, comprese tipologie di dati coinvolte, modalità di interoperabilità e misure di sicurezza;
- i ruoli privacy dei soggetti coinvolti, anche per i trattamenti connessi all’interoperabilità, al fine di assicurare trasparenza e chiara ripartizione di obblighi e responsabilità.
Principi e requisiti richiamati dal Garante
Il Garante sottolinea che, ai sensi dell’art. 6, par. 3, GDPR, la base giuridica di un trattamento deve definire gli elementi fondamentali del trattamento e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare diritti e libertà degli interessati. Viene richiamata anche la necessità che il trattamento rispetti i principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza.
L’Autorità evidenzia inoltre che, nel sistema del GDPR e del Codice, la base giuridica deve essere contenuta in una fonte normativa adeguata, in particolare un atto dotato delle caratteristiche richieste dagli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, mentre eventuali protocolli d’intesa possono disciplinare solo profili di dettaglio già previsti dalla norma primaria o secondaria di base.
Valutazione d’impatto e rischio elevato
Il trattamento prospettato è ritenuto ad alto rischio, perché riguarda dati personali trattati su larga scala e riferiti anche a interessati vulnerabili nel contesto lavorativo. Per questo il titolare del trattamento deve effettuare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR.
Esito del parere e condizione richiesta
Il parere è favorevole con condizione. Lo schema deve essere integrato in modo da disciplinare gli elementi essenziali del trattamento nei termini indicati dal Garante; in alternativa, deve essere inserita una disposizione che rinvii tale disciplina a un successivo decreto adottato ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter, del d.lgs. 124/2004, previo parere del Garante.
L’Autorità chiede inoltre un tempestivo riscontro sulle iniziative assunte per recepire la condizione posta, evidenziando l’urgenza dell’intervento regolatorio nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.
Punti principali
Oggetto dello schema e finalità del PNS
Lo schema di decreto attua l’art. 10 del d.lgs. 124/2004, che istituisce il Portale nazionale del sommerso per finalità di programmazione dell’attività ispettiva e monitoraggio del lavoro sommerso. Il Portale deve raccogliere verbali ispettivi, provvedimenti conseguenti e atti relativi ai contenziosi, con alimentazione da parte dei soggetti ispettivi e accesso anche da parte di pubbliche amministrazioni ed enti che gestiscono fondi pubblici, secondo criteri e modalità da definire.
Principali contenuti dello schema esaminato
Il decreto prevede il completamento dell’interoperabilità entro il 30 maggio 2025, l’assegnazione all’INL della gestione del Portale e la stipula di protocolli d’intesa con INPS, INAIL, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Sono inoltre disciplinati l’elenco delle tipologie di dati da conferire, la consultazione analitica e aggregata, la possibile estensione ad altri soggetti con successivi decreti, l’interoperabilità con la piattaforma INPS per il contrasto al lavoro sommerso e un obbligo di relazioni mensili al Ministero.
Rilievi del Garante sulla base giuridica e sulle garanzie
L’Autorità ritiene che lo schema non sia ancora pienamente conforme al GDPR perché non definisce in modo completo gli elementi essenziali del trattamento. In particolare, mancano la specificazione delle tipologie di dati e delle rispettive fonti, la disciplina dei tempi di conservazione, le misure appropriate per dati particolari e dati penali, le misure tecniche e organizzative di sicurezza, la disciplina dei flussi di dati con la piattaforma INPS e l’indicazione chiara dei ruoli dei soggetti coinvolti. Il Garante richiama i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché gli artt. 6, par. 3, 9, 10 e 35 GDPR e gli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice privacy.
Condizione posta e conclusione
Il parere è favorevole con condizione: lo schema deve essere integrato disciplinando gli elementi essenziali del trattamento nei termini indicati, oppure deve prevedere un rinvio a un successivo decreto attuativo adottato ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter, del d.lgs. 124/2004, previo parere del Garante. L’Autorità chiede inoltre un tempestivo riscontro sulle iniziative adottate per recepire la condizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 21 nov 2024Parere del Garante n. 724 del 21/11/2024
- Parere · 14 nov 2024Parere del Garante n. 694 del 14/11/2024
- Parere · 14 nov 2024Parere del Garante n. 692 del 14/11/2024
- Parere · 14 nov 2024Parere del Garante n. 695 del 14/11/2024
- Parere · 14 nov 2024Parere del Garante n. 693 del 14/11/2024
- Parere · 13 nov 2024Parere del Garante n. 661 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →