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Parere

Parere del Garante n. 692 del 14/11/2024

Parere del Garante su di una proposta di legge della Provincia autonoma di Trento volta a novellare l’articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, recante “Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica” - 14 novembre 2024

Garante Privacy692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina una proposta di legge della Provincia autonoma di Trento che introduce nell’art. 17 della l.p. n. 23/1991 una base giuridica per la comunicazione all’INPS dei dati sanitari contenuti nei verbali delle commissioni mediche provinciali, necessari per l’accertamento dei requisiti di accesso a prestazioni economiche in materia di disabilità e invalidità. Il Garante ritiene l’intervento condivisibile nella finalità, ma esprime parere favorevole solo con condizioni: la norma deve precisare meglio i presupposti di liceità del trattamento, il raccordo con le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 2-sexies del Codice, le tipologie di dati trasmessi, le modalità di trattamento e le misure tecniche e organizzative di sicurezza e tutela dell’interessato.

Parere favorevole con condizioni sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Trento che modifica l’art. 17 della l.p. n. 23/1991 per consentire la comunicazione all’INPS di dati sanitari relativi alla disabilità accertata dalle commissioni mediche provinciali

Parere sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Trento in materia di comunicazione di dati sanitari all’INPS

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su una proposta di legge destinata a modificare l’art. 17 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23, per consentire la comunicazione all’INPS di dati sanitari relativi alla disabilità accertata dalle commissioni mediche provinciali. Il parere è reso ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Contesto istituzionale e disciplina richiamata

Il Garante ricostruisce la cornice di competenze propria della Provincia autonoma di Trento, richiamando lo Statuto speciale e la l.p. n. 16/2010, che attribuiscono alla Provincia funzioni in materia di tutela e promozione della salute, da esercitarsi anche tramite il servizio sanitario provinciale e l’APSS. In questo quadro si collocano le funzioni di valutazione medico-legale degli stati di disabilità svolte dall’APSS tramite le proprie articolazioni.

Il parere richiama inoltre la disciplina statale sugli accertamenti relativi a invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, evidenziando il ruolo delle ASL e dell’INPS e il fatto che all’INPS spettano gli accertamenti definitivi. Viene ricordato anche il trasferimento all’INPS di funzioni prima svolte dalle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze.

Contenuto della proposta di legge

La novella proposta introduce un comma 3-bis all’art. 17 della legge provinciale n. 23/1991. La disposizione autorizzerebbe l’APSS a comunicare all’INPS i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni mediche, quando ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Istituto e per la realizzazione di scopi di rilevante interesse pubblico riconducibili alle finalità di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice.

La proposta prevede anche che la comunicazione possa avvenire, se del caso, tramite piattaforme o applicazioni informatiche idonee a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e sicurezza.

Valutazione del Garante

Il Garante ritiene l’iniziativa condivisibile nella sua finalità, poiché mira a rendere possibile all’INPS l’acquisizione delle informazioni necessarie per verificare i requisiti di accesso alle prestazioni economiche in materia di disabilità e invalidità. Tuttavia, osserva che la formulazione proposta necessita di integrazioni per assicurare la piena conformità al GDPR e al Codice privacy.

In particolare, il Garante evidenzia che la base giuridica della comunicazione deve essere formulata in modo più preciso, collegando il trattamento non solo alla necessità, ma anche a una fonte normativa che attribuisca espressamente all’INPS le finalità di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice, anche per i soggetti che rientrano nell’ambito di competenza della Provincia autonoma di Trento. Tale precisazione è ritenuta necessaria per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità, nonché dei presupposti per il trattamento di categorie particolari di dati personali.

Condizioni poste per il parere favorevole

Il Garante esprime parere favorevole con condizioni, chiedendo che il testo sia integrato almeno nei seguenti aspetti:

  • la comunicazione dei dati sanitari provinciali deve essere ammessa solo se il trattamento da parte dell’INPS è necessario e previsto da una fonte normativa che gli attribuisca espressamente le finalità di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice;
  • devono essere individuate le tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, nel rispetto del principio di minimizzazione;
  • devono essere disciplinate le modalità del trattamento e le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello adeguato di sicurezza;
  • devono essere previste misure atte a garantire l’esattezza dei dati e la tutela dell’interessato;
  • la disciplina di dettaglio può essere demandata a una fonte subordinata, purché adottata previo parere del Garante e richiamata dalla legge provinciale.

Conclusione

Il parere è quindi favorevole, ma subordinato alle condizioni indicate dal Garante per rafforzare la base giuridica del trattamento, delimitare l’oggetto della comunicazione e assicurare un adeguato livello di protezione dei dati sanitari trasmessi all’INPS.

Punti principali

Oggetto della proposta provinciale

La Provincia autonoma di Trento chiede il parere su una proposta di legge volta a novellare l’art. 17 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23, per autorizzare l’APSS a comunicare all’INPS dati sanitari relativi alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni mediche provinciali, necessari all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Istituto.

Quadro istituzionale e normativo richiamato

Il parere ricostruisce il riparto di competenze tra Provincia autonoma, APSS e INPS. Viene richiamata la normativa statale sugli accertamenti relativi a invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché il collegamento con le funzioni già svolte dall’INPS per gli accertamenti definitivi.

Valutazione di principio del Garante

Il Garante considera l’iniziativa condivisibile perché funzionale all’accertamento dei requisiti per prestazioni economiche in materia di disabilità e invalidità. Tuttavia ritiene necessario rafforzare il testo per renderlo conforme alla disciplina privacy, soprattutto sotto il profilo della base giuridica, della minimizzazione e della sicurezza dei dati.

Condizioni richieste per la conformità privacy

La norma deve specificare che la comunicazione dei dati sanitari è ammessa solo se il trattamento da parte dell’INPS è necessario e previsto da una fonte normativa che attribuisca espressamente all’Istituto le finalità indicate dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice, anche con riferimento ai soggetti rientranti nella competenza provinciale. Inoltre devono essere individuate le tipologie di dati, le modalità del trattamento e le misure tecniche e organizzative di sicurezza, esattezza e tutela dell’interessato.

Esito del parere

Il Garante esprime parere favorevole con condizioni, consentendo anche che la disciplina di dettaglio sia demandata a una fonte subordinata, purché adottata previo parere del Garante e richiamata dalla legge provinciale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionedati sanitaridisabilità e invaliditàbasi giuridiche del trattamentomisure di sicurezza e minimizzazione

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