Ordinanza n. 60/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Vibo Valentia; - della nota n. prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata trasmessa la nota n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia; nonché per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento interdittivo impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia e nota di trasmissione della documentazione del Comando Provinciale dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia e la relativa nota di trasmissione, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, per omessa attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dalla norma. Sebbene l'impresa avesse rinunciato alla domanda di iscrizione nella white list, motivando tale scelta con la ritenuta non necessità tecnica di lavorare con la pubblica amministrazione e partecipare ad appalti pubblici, il procedimento per l'adozione dell'interdittiva è proseguito. Nel corso del procedimento l'impresa ha trasmesso osservazioni e ha richiesto espressamente di essere sentita, ma l'amministrazione non ha ritenuto di dover esaminare tali apporti partecipativi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella censura relativa all'omesso contraddittorio procedimentale e il periculum in mora negli effetti gravemente dannosi dell'informazione interdittiva antimafia. Ha disposto una misura cautelare di remand: l'amministrazione dovrà riesaminare il provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, previa audizione dell'impresa e valutazione delle osservazioni già presentate. La trattazione del merito è stata fissata per il 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti. Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
omesso contraddittorio procedimentale ivi disciplinato
La disposizione è stata ritenuta rilevante ai fini cautelari perché impone il contraddittorio procedimentale nel procedimento volto all'adozione dell'informazione interdittiva antimafia; l'omessa audizione e la mancata valutazione delle osservazioni hanno integrato un profilo assistito da fumus boni iuris.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta mediante una misura di remand.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'adozione di un'informazione interdittiva antimafia, l'omessa attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 può integrare, in sede cautelare, un vizio assistito da fumus boni iuris.
- Quando il destinatario dell'interdittiva presenta osservazioni e chiede espressamente di essere sentito, l'amministrazione deve considerare tali apporti partecipativi e procedere all'audizione prima di confermare o adottare la misura, ove trovi applicazione il contraddittorio previsto dalla legge.
- La rinuncia alla domanda di iscrizione nella white list non impedisce, di per sé, la prosecuzione del procedimento diretto all'adozione dell'informazione interdittiva antimafia; tuttavia, la prosecuzione non esonera l'amministrazione dal rispetto del contraddittorio procedimentale.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora derivante dagli effetti gravemente dannosi di un'informazione interdittiva antimafia, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare di remand, ordinando all'amministrazione il riesame del provvedimento previa audizione dell'interessato e valutazione delle osservazioni già prodotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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