Cassazione Penale, Ordinanza n. 32096/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione e ritenuto corretto anche il trattamento sanzionatorio, compresa la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, sostenendo che la motivazione sulla prova della provenienza illecita del bene e sulla sua consapevolezza fosse errata e che il giudice di merito avesse trascurato elementi utili a una soluzione assolutoria. Contestava inoltre il trattamento sanzionatorio, inclusa l'applicazione della recidiva, lamentando una motivazione insufficiente su tutti i motivi di appello. La Cassazione rileva però che il primo motivo mira in realtà a ottenere una nuova e non consentita lettura del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la presenza del mezzo rubato all'interno di un'azienda riferibile al ricorrente e la mancanza di giustificazioni. Il secondo motivo è ritenuto generico e meramente reiterativo, mentre la motivazione sul punto è giudicata priva di illogicità o aporie.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità confermata in appello; la Cassazione non ravvisa vizi nella motivazione che lo ha ritenuto integrato sulla base della presenza del bene rubato in azienda riferibile al ricorrente e dell'assenza di giustificazioni.
recidiva
Lamentata dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene generica la censura e non ravvisa illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito mediante una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo logico e coerente le ragioni della responsabilità, il ricorso che non si confronti specificamente con tale motivazione è inammissibile.
- La ricettazione può essere sorretta da indizi fattuali valorizzati dal giudice di merito, come la presenza del bene di provenienza illecita in un luogo riferibile all'imputato e la mancanza di una spiegazione alternativa plausibile.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva devono essere specifiche e non meramente reiterative; in mancanza, sono destinate all'inammissibilità se la motivazione di merito sia immune da vizi logici.
Come è indicizzato
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