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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/287

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/287 della Commissione, del 15 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)]

Normativa europea32018R0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'IGP "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ne ha disposto la pubblicazione in assenza della qualificazione come modifica minore e, non essendo pervenute opposizioni, ha adottato l'approvazione. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" come indicazione geografica protetta (IGP), nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione dopo la procedura di esame e pubblicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/287 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic". L'atto si inserisce nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione precisa di aver esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non è stata considerata una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata e viene quindi adottato il regolamento di esecuzione.

Effetti giuridici

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale per la denominazione "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" (IGP). L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base procedurale e qualificazione della modifica

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna in base all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protetteagroalimentare

Testo integrale

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